Art. 39. 
                        Compiti delle regioni 
  1.  Le  regioni  possono  provvedere,  nei  limiti  delle   proprie
disponibilita'  di  bilancio,  ad  interventi   sociali,   educativo-
formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario  nazionale,
di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  suc-
cessive modificazioni, e della programmazione regionale  dei  servizi
sanitari, sociali e formativo-culturali. 
  2.  Le  regioni  possono  provvedere,  nei  limiti  delle   proprie
disponibilita' di bilancio: 
    a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi
delle prestazioni, nonche' i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni; 
    b)  a  definire,  mediante  gli  accordi  di  programma  di   cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  le  modalita'  di
coordinamento e di  integrazione  dei  servizi  e  delle  prestazioni
individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali,
sanitari,  educativi,  anche  d'intesa  con  gli  organi   periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione  e  con  le  strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per
la messa a disposizione  di  attrezzature,  operatori  o  specialisti
necessari all'attivita' di  prevenzione,  diagnosi  e  riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno; 
    c) a  definire,  in  collaborazione  con  le  universita'  e  gli
istituti di ricerca, i programmi e le modalita'  organizzative  delle
iniziative  di  riqualificazione  ed  aggiornamento   del   personale
impiegato nelle attivita' di cui alla presente legge; 
    d) a promuovere, tramite le  convenzioni  con  gli  enti  di  cui
all'articolo 38, le attivita' di  ricerca  e  di  sperimentazione  di
nuove tecnologie di apprendimento e  di  riabilitazione,  nonche'  la
produzione di sussidi didattici e tecnici; 
    e)  a  definire  le  modalita'  di  intervento  nel  campo  delle
attivita' assistenziali e quelle di accesso ai servizi; 
    f) a disciplinare le  modalita'  del  controllo  periodico  degli
interventi  di  inserimento   ed   intergrazione   sociale   di   cui
all'articolo  5,  per  verificarne   la   rispondenza   all'effettiva
situazione di bisogno; 
    g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione  e
al funzionamento dei servizi di aiuto personale; 
    h) ad effettuare controlli periodici sulle  aziende  beneficiarie
degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per
garantire   la   loro   effettiva   finalizzazione   all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate; 
    i) a promuovere programmi di formazione di  personale  volontario
da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato; 
    l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei
contributi per  assistenza  erogati  sul  territorio  anche  da  enti
pubblici e enti o associazioni  privati,  i  quali  trasmettono  alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalita' fissate dalle regioni
medesime. 
 
          Note all'art. 39:
          - Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978 gia' citata
          e' stato gia' pubblicato nella nota all'art. 6.
          - Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 gia' citata
          e' stato gia' pubblicato nella nota all'art. 5.