Art. 39 (Vie di circolazione ed aree con pericolo) 1. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, limitatamente ai commi l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le attivita' condotte in sotterraneo. 2. Ove al luogo di lavoro abbiano accesso veicoli o macchinari, devono essere fissate specifiche regole di traffico.