Art. 39. Corsi e titoli 1. L'Universita' istituisce ed attiva corsi di studio al termine dei quali rilascia i seguenti titoli di studio: a) laurea; b) laurea magistrale; c) diploma di specializzazione; d) dottorato di ricerca; e) ogni altro titolo previsto dalla legge. 2. L'Ordinamento dei corsi di laurea e laurea magistrale e le strutture presso le quali sono attivati sono contenuti nel Regolamento didattico di Ateneo. 3. I Corsi di specializzazione e le relative Scuole, nel rispetto delle diposizioni di legge e in conformita' con il Regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito Regolamento, tenendo conto per l'area sanitaria delle funzioni assistenziali in convenzione e della necessita' del loro coordinamento con le attivita' formative. 4. I Corsi di dottorato di ricerca, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformita' con il Regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito Regolamento che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento degli stessi anche mediante la costituzione di Scuole dottorali. 5. I Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, denominati Master universitari, nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformita' con il Regolamento didattico di Ateneo, sono disciplinati da apposito Regolamento che ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento. 6. L'Universita', anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate alla formazione permanente attivando in particolare i seguenti corsi, al termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza o di partecipazione: a) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale; b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; c) corsi di educazione ed attivita' formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti nonche' quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori; d) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri. Le modalita' di attivazione e funzionamento dei corsi di cui al presente comma sono disciplinati da apposito Regolamento.