Art. 39 
 
Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricita' e sui
  prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per
  le imprese a forte consumo di energia;  regimi  tariffari  speciali
  per i grandi consumatori industriali di energia elettrica 
 
  1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro il 31 dicembre 2012,  sono  definite,  in  applicazione
dell'articolo 17 della Direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio  del  27
ottobre 2003, le imprese a  forte  consumo  di  energia,  in  base  a
requisiti e  parametri  relativi  a  livelli  minimi  di  consumo  ed
incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa. 
  2. I decreti di cui al comma 1  sono  finalizzati  alla  successiva
determinazione di un sistema di aliquote di accisa  sull'elettricita'
e sui prodotti energetici impiegati come combustibili  rispondente  a
principi di semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27  ottobre  2003,
(( che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non  determini,
comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  3. I corrispettivi a copertura  degli  oneri  generali  di  sistema
elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi  oneri  a  carico
dei clienti finali sono rideterminati  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas entro 60  giorni  dalla  data  di  emanazione  dei
decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto  della  definizione
di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto  dei  vincoli  di  cui  al  comma  2,
secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.  Dalla  data
di entrata  in  vigore  della  rideterminazione  e'  conseguentemente
abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13 bis,  del  decreto-legge
n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge  n.  44
del 26 aprile 2012, e  limitatamente  ai  periodi  individuati  dalla
medesima norma, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a  garantire  che  la  componente  tariffaria
compensativa riconosciuta ai  soggetti  di  cui  alla  citata  norma,
successivamente al loro  passaggio  al  libero  mercato  dell'energia
elettrica,  non  risulti  inferiore  a  quella  che   sarebbe   stata
riconosciuta in caso di permanenza  sul  mercato  vincolato.  Restano
salvi gli  effetti  delle  decisioni  della  Commissione  europea  in
materia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'art. 17 della Direttiva 27  ottobre  2003,
          n. 2003/96/CE (Direttiva del Consiglio che  ristruttura  il
          quadro  comunitario  per   la   tassazione   dei   prodotti
          energetici e dell'elettricita'), 
              pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2003, n. L 283. 
              "Art. 17. 
              1. A condizione che  i  livelli  minimi  di  tassazione
          previsti nella presente direttiva siano rispettati in media
          per ciascuna impresa, gli Stati  membri  possono  applicare
          sgravi  fiscali  sul   consumo   di   prodotti   energetici
          utilizzati per  il  riscaldamento  o  per  i  fini  di  cui
          all'art. 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di  elettricita'
          nei seguenti casi: 
              a) a favore delle imprese a forte consumo di energia. 
              Per «impresa a forte consumo  di  energia»  si  intende
          un'impresa, come definita all'art. 11, in cui  i  costi  di
          acquisto dei prodotti energetici ed elettricita' siano pari
          almeno al  3,0%  del  valore  produttivo  ovvero  l'imposta
          nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno  allo  0,5%
          del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione  gli
          Stati membri possono applicare concetti  piu'  restrittivi,
          compresi il valore  del  fatturato,  e  le  definizioni  di
          processo e di settore. 
              Per «acquisti di prodotti energetici e di elettricita'»
          si intende il costo  effettivo  dell'energia  acquistata  o
          generata    nell'impresa.     Sono     inclusi     soltanto
          l'elettricita', i prodotti per riscaldamento ed  energetici
          utilizzati per riscaldamento o per i fini di  cui  all'art.
          8, paragrafo 2, lettere b) e  c).  Sono  incluse  tutte  le
          imposte, tranne l'IVA detraibile. 
              Per «valore produttivo» si intende la  cifra  d'affari,
          compresi  i  sussidi  direttamente  legati  al  prezzo  del
          prodotto, maggiorata o  diminuita  delle  variazioni  degli
          stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni  e
          dei servizi  acquistati  a  fini  di  rivendita,  meno  gli
          acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita. 
              Per «valore aggiunto» si intende il totale della  cifra
          d'affari  soggetto  a  IVA,   comprese   le   esportazioni,
          diminuito  del  totale  degli  acquisti  soggetti  a   IVA,
          comprese le importazioni. 
              Agli Stati membri, che  attualmente  applicano  sistemi
          nazionali di imposizione dell'energia in cui le  imprese  a
          forte consumo di  energia  sono  definite  secondo  criteri
          diversi  dal  costo  dell'energia  rapportato   al   valore
          produttivo e dalla tassa  nazionale  sull'energia  pagabile
          rapportata al  valore  aggiunto,  e'  concesso  un  periodo
          transitorio  fino  al  1°  gennaio  2007  al  massimo   per
          conformarsi alla definizione di cui alla lettera a),  primo
          comma; 
              b)  qualora  siano  conclusi  accordi  con  imprese   o
          associazioni di imprese, o  qualora  siano  attuati  regimi
          concernenti    diritti    commercializzabili    o    misure
          equivalenti,  purche'  volti  a  conseguire  obiettivi   di
          protezione   ambientale   o   a   migliorare   l'efficienza
          energetica. 
              2. Nonostante l'art. 4, paragrafo 1, gli  Stati  membri
          possono applicare un livello di tassazione fino a  zero  ai
          prodotti energetici e all'elettricita' definiti all'art. 2,
          se utilizzati da un'impresa a forte consumo di  energia  ai
          sensi del paragrafo 1. 
              3. Nonostante l'art. 4, paragrafo 1, gli  Stati  membri
          possono applicare un livello di tassazione fino al 50%  dei
          livelli  minimi  previsti  dalla  presente   direttiva   ai
          prodotti energetici e all'elettricita' definiti all'art. 2,
          se utilizzati dalle imprese di cui all'art. 11 che non sono
          imprese a forte consumo di energia ai sensi  del  paragrafo
          1. 
              4. Le imprese che beneficiano delle possibilita' di cui
          ai paragrafi 2 e 3  sottoscrivono  gli  accordi,  i  regimi
          concernenti  diritti   commercializzabili   o   le   misure
          equivalenti di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli accordi,
          i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure
          equivalenti devono portare al conseguimento di obiettivi di
          protezione  ambientale  o  ad   una   maggiore   efficienza
          energetica in misura globalmente equivalente  al  risultato
          che si sarebbe ottenuto in caso di osservanza delle normali
          aliquote minime della Comunita'.". 
              Si riporta l'art. 3, comma 13-bis, del decreto legge  2
          marzo 2012  n.  16  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazioni   tributarie,    di    efficientamento    e
          potenziamento delle procedure di accertamento),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52. 
              "13-bis. Nell'ambito  dell'attuazione  delle  direttive
          dell'Unione europea relative a norme comuni per il  mercato
          interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i
          clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi
          tariffari speciali di cui all'art. 20, comma 4, della legge
          9 gennaio 1991, n. 9, e di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   19
          dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  39
          del 16 febbraio 1996, i  quali  siano  passati  al  mercato
          libero non subiscano, per effetto di tale passaggio  e  nei
          limiti del periodo  temporale  di  validita'  dei  medesimi
          regimi individuato dalle norme citate rispettivamente  fino
          al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore  vantaggio
          rispetto  al  trattamento  preesistente,  le  modalita'  di
          determinazione  della  componente  tariffaria  compensativa
          oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di
          cui al presente comma condizioni di neutralita'. Sono fatti
          salvi sia gli effetti  delle  decisioni  della  Commissione
          europea in materia sia la gia' avvenuta  esazione  fiscale,
          per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica,
          alla componente compensativa di  cui  erano  destinatari  i
          citati clienti finali di energia elettrica.".