Art. 39 
 
 
                     Congresso nazionale forense 
 
  1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense  almeno  ogni  tre
anni. 
  2.  Il  congresso  nazionale   forense   e'   la   massima   assise
dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identita' e dell'autonomia
di ciascuna  delle  sue  componenti  associative.  Tratta  e  formula
proposte  sui  temi  della  giustizia  e  della  tutela  dei  diritti
fondamentali dei cittadini, nonche' le questioni  che  riguardano  la
professione forense. 
  3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie
norme regolamentari e statutarie, ed elegge  l'organismo  chiamato  a
dare attuazione ai suoi deliberati.