Art. 39 Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE) 1. Gli intermediari IFRS non controllati da un intermediario IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 38 sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. 2. Sono altresi' tenuti a redigere un bilancio consolidato gli intermediari IFRS diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un intermediario IFRS; b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'articolo 40; c) una persona fisica. 3. Fra gli intermediari IFRS che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 e' tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato approvato, o se non redatto, dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. 4. Gli intermediari IFRS tenuti a redigere un bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 38 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.