Art. 39 Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o da altre disposizioni di legge».
Note all'art. 39: Si riporta l'articolo 39, del citato decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dal presente decreto: "Art. 39. Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14) 1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.".