(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 39)
 
                               Art. 39 
 
                     (Contenuto della sentenza) 
 
 
  1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome  del
popolo italiano". 
 
 
  2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: 
 
 
  a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato; 
 
 
  b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; 
 
 
  c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico  ministero
e delle parti; 
 
 
  d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare; 
 
 
  e) il dispositivo; 
 
 
  f) la data della pronuncia; 
 
 
  g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore. 
 
 
  3. La decisione e' nulla se mancano  le  indicazioni  di  cui  alle
lettere e) e g),del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano  dal
verbale di udienza, le indicazioni di cui alle lettere a), b), d)  ed
f) del comma 2 e l'indicazione  che  e'  stato  sentito  il  pubblico
ministero. 
 
 
  4.  Qualora,  dopo  la  pronuncia  della  sentenza,  si   verifichi
l'impossibilita' assoluta a firmarla da parte di alcuna delle persone
che debbono sottoscriverla, alla  firma  mancante  si  supplisce  con
dichiarazione apposta in calce alla sentenza, firmata dal  presidente
del collegio o, in mancanza di questi, dal  magistrato  con  maggiore
anzianita' nel ruolo.