Art. 39 
 
Mantenimento della continuita'  operativa  delle  reti  del  Servizio
nazionale di  protezione  civile  e  completamento  del  piano  radar
                              nazionale 
 
  1. Per l'anno 2016, in  relazione  alla  necessita'  e  urgenza  di
garantire senza soluzione di  continuita'  la  gestione  del  rischio
meteo-idrologico ed idraulico  nelle  aree  di  accoglienza  e  negli
insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento
delle attivita' afferenti alla gestione,  alla  manutenzione  e  allo
sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica  al  suolo,  e
della rete dei radar meteorologici utilizzati dai  centri  funzionali
regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento,  costituito
nell'ambito  delle  attivita'  di   protezione   civile,   ai   sensi
dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede
nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di  euro,  a
valere sul fondo di cui all'articolo 4. 
  2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano
i criteri e le modalita'  vigenti  ai  fini  della  ripartizione  del
contributo statale per la gestione, la  manutenzione  e  lo  sviluppo
delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della  rete
dei radar meteorologici utilizzati dai  centri  funzionali  regionali
operanti  nel   Sistema   nazionale   di   allertamento,   costituito
nell'ambito delle attivita' di protezione civile. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  dipartimento  della
protezione civile e' autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per
telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in
termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge
12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce,
ove occorra,  variante  agli  strumenti  urbanistici  e  comporta  la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza  e  indifferibilita'  dei
lavori. Ai relativi oneri  si  provvede  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.