Art. 39 
 
 
                      Gestione delle produzioni 
 
  1. Per i vini  a  DOP,  in  annate  climaticamente  favorevoli,  le
regioni,  su  proposta  dei  consorzi  e  sentite  le  organizzazioni
professionali di categoria e le  organizzazioni  professionali  della
regione, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d),  a  riserva  vendemmiale
per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino
al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di  produzione
o consentito con provvedimento regionale per soddisfare  esigenze  di
mercato.  Le  regioni,  su  proposta  dei  consorzi  e   sentite   le
organizzazioni  professionali  di  categoria  e   le   organizzazioni
professionali della regione, in  annate  climaticamente  sfavorevoli,
possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite  sino  al
limite reale dell'annata. 
  2.  Le  regioni  possono  ridurre   la   resa   massima   di   vino
classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima  di  uva  a
ettaro e la relativa resa di trasformazione in  vino  per  conseguire
l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite
le organizzazioni professionali  di  categoria  e  le  organizzazioni
professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto
oggetto di riduzione.  Le  regioni  possono  altresi'  consentire  ai
produttori  di   ottemperare   alla   riduzione   di   resa   massima
classificabile anche mediante declassamento di quantitativi  di  vino
della  medesima  denominazione  o  tipologia  giacenti  in   azienda,
prodotti nelle tre annate precedenti. 
  3. Le regioni, su proposta dei consorzi  di  tutela  e  sentite  le
organizzazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative   e   le
organizzazioni  professionali  della  regione,  possono  disciplinare
l'iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell'idoneita'  alla
rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio  di
mercato. 
  4.  Le  regioni,  in  ogni  caso,  al  fine  di  migliorare  o   di
stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e
i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali,
su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi  di
tutela  e  sentite  le  organizzazioni  di   categoria   maggiormente
rappresentative e  le  organizzazioni  professionali  della  regione,
possono stabilire altri sistemi di  regolamentazione  della  raccolta
dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo  da  permettere
la  gestione  dei  volumi  di  prodotto  disponibili,   compresa   la
destinazione degli esuberi di produzione  di  uva  e  della  resa  di
trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35.