Art. 39 
 
 
(Trasferimenti  regionali  a  province  e  citta'  metropolitane  per
                         funzioni conferite) 
 
  1. Ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  per  il
quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del  fondo  di  cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
riconosciuta a condizione che  la  regione  entro  il  30  giugno  di
ciascun anno abbia certificato, in conformita' alla  legge  regionale
di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e  regioni  in  sede  di
Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione  a
ciascuna provincia e citta' metropolitana del  rispettivo  territorio
delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad  esse  conferite.  La
predetta certificazione e' formalizzata tramite Intesa in  Conferenza
unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno. 
  2. In caso di mancata Intesa, il  riconoscimento  in  favore  della
regione interessata del 20 per  cento  del  fondo  per  il  trasporto
pubblico locale di cui al comma 1 e'  deliberato  dal  Consiglio  dei
Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.