Art. 39 
 
Conduzione di unita' da  diporto  sotto  l'influenza  di  alcool  per
  soggetti di  eta'  inferiore  a  ventuno  anni  e  per  coloro  che
  conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali 
 
  1. Dopo l'articolo 53-bis del decreto legislativo 18  luglio  2005,
n. 171, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 53-ter. 
 
Conduzione di unita' da diporto  sotto  l'influenza  dell'alcool  per
  soggetti di  eta'  inferiore  a  ventuno  anni  e  per  coloro  che
  conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali 
 
  1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la  condotta  ovvero
la direzione nautica  di  un'unita'  da  diporto  dopo  aver  assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: 
    a) i soggetti di eta' inferiore ad anni ventuno; 
    b) coloro che utilizzano l'unita' da diporto a  fini  commerciali
di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando
o la condotta ovvero la direzione nautica  di  un'unita'  da  diporto
dopo aver assunto bevande alcoliche e  sotto  l'influenza  di  queste
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 500 euro a 2000  euro,  qualora  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente a un tasso alcolemico  superiore  a  0  (zero)  e  non
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di
cui al comma 1,  nelle  condizioni  di  cui  al  periodo  precedente,
provocano un sinistro marittimo,  le  sanzioni  di  cui  al  medesimo
periodo sono raddoppiate ed  e'  disposto  il  sequestro,  salvo  che
l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito. 
  3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono  negli  illeciti
di cui all'articolo 53-bis, comma 2,  lettera  a),  le  sanzioni  ivi
previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti  di
cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c),  le  sanzioni  ivi
previste sono aumentate da un terzo alla meta'. 
  4. La  patente  nautica  e'  sempre  revocata,  qualora  sia  stato
accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore  a
1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b)  del
comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di
cui alla lettera a) del medesimo comma. 
  5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  53-bis,  commi
6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi  6,  7  o  8  dell'articolo
53-bis,  il  conduttore  dell'unita'  da  diporto  e'  soggetto  alle
sanzioni previste dal comma 2, lettera  c),  del  medesimo  articolo,
aumentate da un terzo alla meta'. All'accertamento  della  violazione
consegue in ogni caso la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente nautica da  uno  a  due  anni.  La  patente
nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.». 
 
          Note all'art. 39: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  2  del   citato   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, si vedano le note all'art. 2. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  contenuti  nell'art.
          53-bis del citato decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
          171,  introdotto  dall'art.   38   del   presente   decreto
          legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.