Art. 4
             Rendimento minimo dei generatori di calore

  1.  Il  comma  l  dell'articolo  6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"1.   Negli   impianti   termici   di   nuova   installazione,  nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di
generatori  di  calore,  i  generatori  di  calore  ad acqua calda di
potenza  nominale  utile  pari  o  inferiore a 400 kW devono avere un
"rendimento  termico  utile" conforme a quanto prescritto dal decreto
del   Presidente  della  Repubblica  15  novembre  1996,  n.  660.  l
generatori  ad  acqua  calda di potenza superiore devono rispettare i
limiti  di  rendimento  fissati  dal  medesimo decreto del Presidente
della  Repubblica  per  le  caldaie  di  potenza  pari  a  400  kW. I
generatori  di  calore  ad  aria calda devono avere un "rendimento di
combustione"  non  inferiore  ai  valori riportati nell'allegato E al
presente decreto.".
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 412/1993, come modificato
          dal decreto qui pubblicato:
              1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
          ristrutturazione   degli  impianti  termici  nonche'  nella
          sostituzione  di  generatori  di  calore,  i  generatori di
          calore  ad  acqua  calda  di  potenza nominale utile pari o
          inferiore  a  400  kW  devono  avere un "rendimento termico
          utile"   conforme  a  quanto  prescritto  dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15 novembre  1996, n. 660. I
          generatori  ad  acqua  calda  di  potenza  superiore devono
          rispettare  i  limiti  di  rendimento  fissati dal medesimo
          decreto  del  Presidente della Repubblica per le caldaie di
          potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda
          devono  avere  un "rendimento di combustione" non inferiore
          ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
              2.  Alle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non sono
          soggetti:
                a) i  generatori  di calore alimentati a combustibili
          solidi;
                b) i generatori di calore appositamente concepiti per
          essere  alimentati  con combustibili le cui caratteristiche
          si  discostano  sensibilmente  da  quelle  dei combustibili
          liquidi  o  gassosi  comunemente commercializzati, quali ad
          esempio gas residui di lavorazioni, biogas;
                c) i    generatori    di    calore   policombustibili
          limitatamente   alle   condizioni   di   funzionamento  con
          combustibili di cui alla lettera b)".
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 15
          novembre 1996, n. 660, si veda nelle note alle premesse.