Art. 4.
        Accertamento della conoscenza della lingua straniera
  1.  All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove
la  lingua  o  le  lingue  straniere  sia  o  siano  comprese  tra le
discipline  dell'ultimo  anno  di  corso,  un  breve spazio destinato
all'accertamento   della  conoscenza  della  lingua  o  delle  lingue
straniere  comprese  nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica
di  tale  conoscenza puo' essere effettuata dalla commissione secondo
una delle seguenti modalita':
    a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo
di  parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti,
a  scelta  del  candidato,  tra  quelli  proposti  dalla  commissione
nell'ambito  della  trattazione  sintetica o del gruppo dei quesiti o
anche  delle  domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o
lo  sviluppo  di  progetti.  All'interno di tali tipologie puo' anche
prevedersi  che  una  richiesta  o  parte di essa venga presentata al
candidato  attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di
circa  80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la
comprensione  del  brano e la capacita' di produzione scritta. In tal
caso  la  commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che
per  contenuto  e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto
possibile,  congruente  con  la specificita' dell'indirizzo di studio
seguito dal candidato;
    b)  breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana
ad  uno  o  piu'  quesiti  appositamente  formulati  in  lingua dalla
commissione.
  2.  Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due
o  piu' lingue straniere, di cui una gia' oggetto della seconda prova
scritta,  il  candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua
straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.
  3.  Nella  scelta  delle modalita' da seguire per la verifica della
conoscenza  della  lingua  straniera, la commissione tiene nel debito
conto  gli  spazi  orari,  l'impostazione metodologica, le esperienze
realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della
lingua raggiunto dai candidati, in conformita' di quanto puntualmente
precisato nel documento del consiglio di classe.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 20 novembre 2000
                                                Il Ministro: De Mauro
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
  Ufficio controllo dei Ministeri dei servizi alla persone e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 11