Art. 4. Accertamento della conoscenza della lingua straniera 1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza puo' essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalita': a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie puo' anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacita' di produzione scritta. In tal caso la commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificita' dell'indirizzo di studio seguito dal candidato; b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o piu' quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione. 2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o piu' lingue straniere, di cui una gia' oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova. 3. Nella scelta delle modalita' da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformita' di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classe. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 2000 Il Ministro: De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001 Ufficio controllo dei Ministeri dei servizi alla persone e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 11