Art. 4. 
                         (Obblighi generali) 
 
   1. Le acque destinate al consumo umano  devono  essere  salubri  e
pulite. 
   2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
   a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne' altre 
sostanze, in quantita' o  concentrazioni  tali  da  rappresentare  un
potenziale pericolo per la salute umana; 
   b) fatto salvo quanto previsto dagli  articoli  13  e  16,  devono
soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e  B  dell'allegato
I; 
   c) devono essere conformi  a  quanto  previsto  nei  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1. 
   3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo'
avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente
della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale  da  avere
ripercussioni  sulla  tutela  della  salute  umana,   ne'   l'aumento
dell'inquinamento delle acque  destinate  alla  produzione  di  acqua
potabile.