Art. 4. 1. Nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il paragrafo 1.1 e' sostituito dal seguente: "1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o piu' dei seguenti valori: a) 1 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta; d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.". 2. L'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' modificato come segue: a) ai punti 2.7 e 2.16 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica"; b) il punto 3.5 del paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "3.5. In ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 24 del presente decreto, l'intendimento di cessazione della pratica deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni di cui al punto 3.1; alla comunicazione e' allegata una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste per la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione."; c) dopo il punto 3.5 del paragrafo 3, e' aggiunto il seguente: "3.6. Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con materie radioattive l'esercente la pratica trasmette alle amministrazioni di cui al punto 3.1 una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica e' stata effettuata. La pratica si considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni dall'invio, mediante raccomandata, della relazione.". 3. Nel punto 6.1 del paragrafo 6 dell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 22, comma 1, nonche' da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 del presente decreto, si utilizzano.". 4. L'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' modificato come segue: a) il punto 1.2 del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "1.2. Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego di: a) macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV; b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo; c) materie radioattive allorche' il valore massimo della concentrazione di attivita' per unita' di massa sia superiore ai valori indicati nella tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni: 1) l'attivita' totale presente nella installazione sia superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1; 2) l'attivita' totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 1.2.c).1."; b) dopo il punto 1.2 del paragrafo 1, e' aggiunto il seguente: "1.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e 98 del presente decreto, le installazioni in cui vengano svolte le pratiche di cui all'articolo 27, comma 2-bis, lettere a), c) e d) nonche' quelle di cui all'articolo 98, per le quali sia stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla osta di cui allo stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.2."; c) nei punti 2.1.a).1.B e 2.1.a).2.B del paragrafo 2, le parole: "detenuta in ragione d'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare"; d) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV."; e) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera c) le parole "uguale o superiore a 20 MeV" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25 MeV."; f) nel punto 2.4 del paragrafo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni e' effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature."; g) nel punto 2.5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica ne' alle sorgenti di radiazioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica."; h) nel punto 3.3.a).2 del paragrafo 3 le parole: "detenuta in ragione d'anno solare," sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare,"; i) il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: "4 delle attivita' lavorative con materie radioattive naturali di cui al capo III-bis."; l) dopo il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 e' aggiunto il seguente: "5 delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4."; m) nei punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole: "e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica"; n) nel punto 6.1 del paragrafo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tenendo altresi' conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalita' di applicazione di cui al paragrafo 3."; o) nel punto 10.1 del paragrafo 10 le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazionipreviste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 29 del presente decreto, si utilizzano".
Note all'art. 4: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. Si riporta qui di seguito l'allegato VII, punti 2.7 e 2.16 e 6.1, del suddetto decreto cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/1990 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione. (Omissis). 2.16. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/1990 il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione alla modifica. (Omissis). 6.1. Per l'invio all'ANPA delle comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 22, comma 1, nonche' da parte dei soggetti di cui all'art. 18 del presente decreto, si utilizzano, i moduli riportati in appendice, con le relative modalita' di compilazione, per quanto concerne i dati specificati nell'appendice stessa.". - Si riporta qui di seguito l'allegato IX, paragrafo 2, del suddetto decreto, cosi' come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "2. Condizioni per la classificazione dell'impiego di sorgenti di radiazioni in categoria A ed in categoria B. 2.1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 ed al capo VII viene classificato in categoria A: a) l'impiego di materie radioattive allorche' si verifichi una delle seguenti condizioni: 1. per le materie in forma di sorgenti non sigillate: A - l'attivita' totale presente sia uguale o superiore di un fattore 106 ai valori indicati nella Tabella IX-1; B - l'attivita' totale pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.a)1.A; 2 per le materie in forma di sorgenti sigillate: A - l'attivita' totale presente sia uguale o superiore di un fattore 3000 ai valori di cui al punto 2.1.a).1.A; B - l'attivita' totale pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.a).2A; b) l'impiego di sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido sia superiore a 107 neutroni al secondo, ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV; c) l'impiego di macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione superiore a 25MeV; 2.2. Al di fuori di quanto previsto nel punto 2.1 l'impiego delle sorgenti di radiazioni e' classificato in categoria B. 2.3. L'impiego nello stesso luogo di macchine radiogene e materie radioattive viene classificato in categoria A allorche' si verifichi anche una delle condizioni di cui al punto 2.1. 2.4. Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 2.1 e' comunque classificato in categoria B l'impiego di apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni per il cui uso non siano necessari, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, schermature fisse o dispositivi di contenimento o dispositivi di sicurezza o di protezione in aggiunta a quelli incorporati nelle apparecchiature stesse. Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni e' effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature. 2.5. Sono comunque escluse dal nulla osta di cui all'art. 27 le macchine radiogene con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorche' impiegate insieme ad altre sorgenti di radiazione. Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica ne' alle sorgenti di radiazioni di cui all'art. 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica. 3. Modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 3.1. I nuclidi marcati con il suffisso *** o "sec" nella tabella IX-1 rappresentano i nuclidi padri in equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati nella tabella IX-2; in questo caso, i valori forniti nella tabella IX-2 si riferiscono al solo nuclide padre, e tengono gia' conto del nuclide o dei nuclidi figli presenti. 3.2. Al radionuclidi non riportati nella tabella IX-1, a meno che non siano disponibili indicazioni dell'Unione europea o di competenti organismi internazionali vengono assegnati i seguenti valori: a) 1 Bq/g per la concentrazione di attivita' per unita' di massa; b) 103 Bq se emettitori di radiazioni alfa, 104 Bq negli altri casi. 3.3. Per le materie radioattive, nel caso di presenza di radionuclidi con esclusione dei casi di cui al punto 3.1: a) le condizioni per la classificazione in categoria A ai sensi del punto 2.1 si intendono verificate allorche' sia uguale o superiore ad 1: 1. la somma dei rapporti della attivita' presente di ciascun radionuclide, divisa per il pertinente valore indicato nel punto 2.1.a).2.A per le sorgenti in forma sigillata o nel punto 2.1.a).1.A per le sorgenti in forma sigillata. 2. la somma dei rapporti della attivita' di ciascun radionuclide, pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare e divisa per il pertinente valore indicato nel punto 2.1.a).2.B per le sorgenti in forma sigillata o nel punto 2.1.a).1.B per le sorgenti in forma non sigillata. 3. La somma dei valori determinati ai sensi dei punti 3.3.a).1 e 3-3-a)2 nel caso di impiego di sorgenti sigillate e non sigillate. 3.4. Ai fini delle disposizioni di cui al punto 3.3: a) si tiene conto della quantita' di radioattivita' eventualmente detenuta come rifiuto radioattivo; b) non si tiene conto: 1. delle quantita' di radioattivita' prodotte da fenomeni di attivazione qualora la produzione delle stesse non rientri tra gli scopi dell'attivita'; 2. della contemporanea presenza nell'installazione delle materie radioattive destinate a sostituire le sorgenti in uso, sempreche' si tratti di sorgenti sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo piu' breve tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione e quelle da sostituire si trovino contemporaneamente al di fuori degli imballaggi di trasporto esclusivamente per il tempo tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione; 3. delle materie radioattive contenute nelle sorgenti di tipo riconosciuto qualora l'esonero sia stato esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica; 4. delle attivita' lavorative con materie radioattive naturali di cui al capo III-bis. 5. delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4. (Omissis). 5. Disposizioni comuni per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 28 da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del nulla osta di cui all'art. 29 da parte del prefetto. 5.1. Le amministrazioni e gli organismi tecnici consultati trasmettono il proprio parere all'amministrazione procedente. 5.2. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/1990 l'Amministrazione procedente comunica all'interessato l'esito deI procedimento, e, in caso positivo provvede al rilascio del nulla osta. 5.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative: a) se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali ed alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima; b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna; c) all'eventuale smaltimento di materie radioattive nell'ambiente, nel rispetto dei criteri stabiliti con i decreti di cui all'art. 1, comma 2; d) se del caso, agli aspetti della radioprotezione del paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via esclusiva dal Ministero della sanita' per le pratiche di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 27 che siano classificate in categoria A; e) all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, alla amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.2 una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell'art. 77 del presente decreto, contenente: 1. l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei punti 4.3 e 4.4; 2. i dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attivita' svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dei gruppi di riferimento della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi ed all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente od all'eventuale riciclo di materiali. 5.4. Il nulla osta viene modificato in accordo alle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 su richiesta all'amministrazione procedente da parte: a) del titolare del nulla osta nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti; b) delle amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto 4.2, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al punto 5.6; oppure sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica di cui al punto 5.3. e) tenuto conto anche del progresso scientifico e tecnologico; c) degli organi di vigilanza. 5.5. L'istanza di modifica di cui al punto 5.4 a) deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti 4.3 e 4.4 che risultino applicabili, anche alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.1. 5.6. Il titolare del nulla osta deve preventivamente comunicare all'amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.2 variazioni nello svolgimento dell'attivita', rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui ai punti 4.3 e 4.4, che non comportino modifiche nel provvedimento autorizzativo o nelle prescrizioni in esso contenute. 5.7. Le variazioni comunicate possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione una delle amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto 4.2 non abbia comunicato al titolare del nulla osta ed all'amministrazione procedente la richiesta di modifica del nulla osta ai sensi del punto 5.4, lettera b). 5.8. Le amministrazioni e gli organismi tecnici consultati trasmettono all'amministrazione procedente il proprio parere sull'istanza di modifica. 5.9. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/1990 l'amministrazione procedente comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio del nulla osta. (Omissis). 6. Particolari disposizioni relative alle autorizzazioni all'impiego di isotopi radioattivi. 6.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 27 e dal comma 2 dell'art. 163 del presente decreto, le condizioni per l'assoggettamento agli obblighi di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1794, sono quelle previste al punto 2.1 relativamente alla classificazione in categoria A dell'impiego di sorgenti di radiazioni costituite da materie radioattive, tenendo altresi' conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalita' di applicazione di cui al paragrafo 3; (Omissis). 10. Modalita' di comunicazione. 10.1. Per l'invio all'ANPA delle comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui all'art. 29 del presente decreto, si utilizzano i moduli riportati in appendice, con le relative modalita' di compilazione, per quanto concerne i dati specificati nell'appendice stessa. 10.2. L'ANPA e le amministrazioni possono chiedere chiarimenti ed integrazioni relativamente alle informazioni richieste. 10.3. Le appendici possono essere modificate ai sensi dell'art. 153 del presente decreto".