Art. 4.

  1. Nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il
paragrafo 1.1 e' sostituito dal seguente:
   "1.1.  Sono  classificati  lavoratori  esposti  i soggetti che, in
ragione  della  attivita'  lavorativa  svolta per conto del datore di
lavoro,  sono  suscettibili  di superare in un anno solare uno o piu'
dei seguenti valori:
     a) 1 mSv di dose efficace;
     b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
     c)  50  mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media
su  1  cm2  qualsiasi  di  pelle,  indipendentemente dalla superficie
esposta;
     d)  50  mSv  di  dose  equivalente  per mani, avambracci, piedi,
caviglie.".
  2.  L'allegato  VII  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e'
modificato come segue:
    a)   ai   punti   2.7   e  2.16  sono  soppresse  le  parole:  "e
dell'eventuale  accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento
della pratica";
    b) il punto 3.5 del paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.5.  In  ottemperanza  all'obbligo  di  cui  all'articolo 24 del
presente  decreto,  l'intendimento  di  cessazione della pratica deve
essere  comunicato,  almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni
di  cui  al  punto 3.1; alla comunicazione e' allegata una relazione,
sottoscritta  dall'esperto  qualificato  per  gli  aspetti di propria
competenza,  che  descriva  le  operazioni previste per la cessazione
stessa,  quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni
detenute  e  per  gli  eventuali rifiuti prodotti durante la gestione
della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione.";
    c) dopo il punto 3.5 del paragrafo 3, e' aggiunto il seguente:
   "3.6. Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con
materie   radioattive   l'esercente   la   pratica   trasmette   alle
amministrazioni  di  cui  al  punto  3.1  una relazione, sottoscritta
dall'esperto  qualificato  per gli aspetti di propria competenza, che
attesti   l'assenza   di   vincoli   di   natura   radiologica  nelle
installazioni  in  cui  la pratica e' stata effettuata. La pratica si
considera  cessata,  a  tutti  gli effetti, trascorsi sessanta giorni
dall'invio, mediante raccomandata, della relazione.".
  3.  Nel  punto  6.1  del  paragrafo 6 dell'allegato VII del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  come  modificato dal decreto
legislativo  26  maggio  2000,  n.  241,  le  parole:  "comunicazioni
previste  nel  presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle
seguenti:  "comunicazioni  previste  nel  presente  allegato da parte
delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo
22, comma 1, nonche' da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 del
presente decreto, si utilizzano.".
  4.  L'allegato  IX  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
come  modificato  dal  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e'
modificato come segue:
    a) il punto 1.2 del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.2.  Fermo  restando  quanto  disposto per le pratiche di cui al
successivo punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all'articolo
27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego di:
     a)  macchine  radiogene con caratteristiche costruttive tali che
l'energia  massima  delle  particelle  accelerate sia superiore a 200
keV;
     b)  sorgenti  di  radiazioni  con  produzione media nel tempo di
neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 104 al secondo;
     c)   materie  radioattive  allorche'  il  valore  massimo  della
concentrazione  di  attivita'  per  unita'  di massa sia superiore ai
valori  indicati nella tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle
seguenti condizioni:
      1)   l'attivita'   totale   presente  nella  installazione  sia
superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella tabella IX-1;
      2)  l'attivita'  totale pervenuta o prodotta nell'installazione
in ragione d'anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di
cui al punto 1.2.c).1.";
    b) dopo il punto 1.2 del paragrafo 1, e' aggiunto il seguente:
   "1.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18-bis e
98  del  presente  decreto, le installazioni in cui vengano svolte le
pratiche  di  cui  all'articolo  27, comma 2-bis, lettere a), c) e d)
nonche'  quelle  di  cui  all'articolo  98,  per  le  quali sia stata
concessa  la deroga, sono comunque soggette al nulla osta di cui allo
stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni
di cui al punto 1.2.";
    c)  nei punti 2.1.a).1.B e 2.1.a).2.B del paragrafo 2, le parole:
"detenuta  in  ragione d'anno solare" sono sostituite dalle seguenti:
"pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare";
    d)  al  punto  2.1  del paragrafo 2, lettera b) sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti  parole: ", ad eccezione delle macchine radiogene
che   accelerino  elettroni  con  energia  massima  di  accelerazione
inferiore o uguale a 25 MeV.";
    e)  al  punto 2.1 del paragrafo 2, lettera c) le parole "uguale o
superiore  a  20 MeV" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25
MeV.";
    f)  nel  punto  2.4  del  paragrafo  2 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica
delle  condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di
radiazioni  e'  effettuata  separatamente  da  quella  relativa  alle
sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature.";
    g)  nel  punto  2.5  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Detta  esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a
scopo  di  terapia  medica  ne'  alle  sorgenti  di radiazioni di cui
all'articolo 27, comma 1-bis, ed al paragrafo 7 del presente allegato
che   siano  costituite  da  macchine  radiogene  impiegate  a  scopo
industriale o di ricerca scientifica.";
    h)  nel  punto  3.3.a).2  del paragrafo 3 le parole: "detenuta in
ragione  d'anno solare," sono sostituite dalle seguenti: "pervenuta o
prodotta in ragione d'anno solare,";
    i)  il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"4 delle attivita' lavorative con materie radioattive naturali di cui
al capo III-bis.";
    l)  dopo  il  punto  3.4.b).4  del  paragrafo  3  e'  aggiunto il
seguente:
   "5 delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4.";
    m)  nei punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole:
"e   dell'eventuale   accesso  di  propri  funzionari  nel  luogo  di
svolgimento della pratica";
    n)  nel  punto  6.1  del  paragrafo  6 sono aggiunte, in fine, le
seguenti   parole:   "tenendo   altresi'   conto   delle  particolari
disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalita' di applicazione di
cui al paragrafo 3.";
    o)  nel  punto  10.1  del  paragrafo 10 le parole: "comunicazioni
previste  nel  presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle
seguenti: "comunicazionipreviste nel presente allegato da parte delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  29  del  presente decreto, si
utilizzano".
 
          Note all'art. 4:
              -  Per  quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  230,  come modificato dal decreto legislativo 26
          maggio  2000, n. 241, vedasi note alle premesse. Si riporta
          qui  di seguito l'allegato VII, punti 2.7 e 2.16 e 6.1, del
          suddetto   decreto   cosi'   come  modificato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato:
                "2.7.  A  seguito  del ricevimento dei pareri o della
          conclusione  della  conferenza di servizi di cui alla legge
          n.  241/1990  il  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato   comunica   all'interessato  l'esito  del
          procedimento  e,  in  caso  positivo  provvede  al rilascio
          dell'autorizzazione.
              (Omissis).
              2.16.  A  seguito  del  ricevimento  dei pareri o della
          conclusione  della  conferenza di servizi di cui alla legge
          n.  241/1990  il  Ministero  dell'industria del commercio e
          dell'artigianato   comunica   all'interessato  l'esito  del
          procedimento  e,  in  caso  positivo  provvede  al rilascio
          dell'autorizzazione alla modifica.
              (Omissis).
              6.1.  Per l'invio all'ANPA delle comunicazioni previste
          nel  presente  allegato  da parte delle agenzie regionali e
          delle  province  autonome  di  cui  all'art.  22,  comma 1,
          nonche'  da  parte  dei  soggetti  di  cui  all'art. 18 del
          presente  decreto,  si  utilizzano,  i  moduli riportati in
          appendice,  con  le relative modalita' di compilazione, per
          quanto concerne i dati specificati nell'appendice stessa.".
              - Si riporta qui di seguito l'allegato IX, paragrafo 2,
          del  suddetto  decreto,  cosi'  come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              "2.  Condizioni  per la classificazione dell'impiego di
          sorgenti di radiazioni in categoria A ed in categoria B.
              2.1.  Ferme  restando le disposizioni di cui all'art. 7
          ed al capo VII viene classificato in categoria A:
                a) l'impiego  di  materie  radioattive  allorche'  si
          verifichi una delle seguenti condizioni:
                  1.   per  le  materie  in  forma  di  sorgenti  non
          sigillate:
                    A  -  l'attivita'  totale  presente  sia uguale o
          superiore  di  un  fattore  106  ai  valori  indicati nella
          Tabella IX-1;
                    B  -  l'attivita'  totale pervenuta o prodotta in
          ragione d'anno solare sia uguale o superiore per un fattore
          50 ai valori di cui al punto 2.1.a)1.A;
                  2 per le materie in forma di sorgenti sigillate:
                    A  -  l'attivita'  totale  presente  sia uguale o
          superiore  di  un  fattore  3000  ai valori di cui al punto
          2.1.a).1.A;
                    B  -  l'attivita'  totale pervenuta o prodotta in
          ragione d'anno solare sia uguale o superiore per un fattore
          50 ai valori di cui al punto 2.1.a).2A;
                b) l'impiego di sorgenti di radiazioni con produzione
          media  nel  tempo  di neutroni su tutto l'angolo solido sia
          superiore  a  107  neutroni  al secondo, ad eccezione delle
          macchine  radiogene  che  accelerino  elettroni con energia
          massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV;
                c) l'impiego  di  macchine  radiogene  che accelerino
          elettroni  con energia massima di accelerazione superiore a
          25MeV;
              2.2.  Al  di  fuori  di  quanto  previsto nel punto 2.1
          l'impiego  delle  sorgenti di radiazioni e' classificato in
          categoria B.
              2.3. L'impiego nello stesso luogo di macchine radiogene
          e  materie  radioattive  viene  classificato in categoria A
          allorche' si verifichi anche una delle condizioni di cui al
          punto 2.1.
              2.4. Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni
          di cui al punto 2.1 e' comunque classificato in categoria B
          l'impiego   di   apparecchiature   contenenti  sorgenti  di
          radiazioni  per  il  cui  uso  non siano necessari, ai fini
          della  sicurezza  nucleare  e  della  protezione sanitaria,
          schermature   fisse   o   dispositivi   di  contenimento  o
          dispositivi  di  sicurezza  o  di  protezione in aggiunta a
          quelli  incorporati  nelle  apparecchiature stesse. Ai fini
          della   soggezione   al   nulla  osta,  la  verifica  delle
          condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti
          di   radiazioni   e'  effettuata  separatamente  da  quella
          relativa  alle  sorgenti  di  radiazioni contenute in dette
          apparecchiature.
              2.5.  Sono  comunque  escluse  dal  nulla  osta  di cui
          all'art.   27  le  macchine  radiogene  con  energia  delle
          particelle  accelerate  non  superiore  a 200 keV ancorche'
          impiegate  insieme  ad  altre sorgenti di radiazione. Detta
          esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate
          a  scopo  di terapia medica ne' alle sorgenti di radiazioni
          di  cui  all'art.  27,  comma  1-bis, ed al paragrafo 7 del
          presente   allegato   che   siano  costituite  da  macchine
          radiogene  impiegate  a  scopo  industriale  o  di  ricerca
          scientifica.
              3.  Modalita' di applicazione delle disposizioni di cui
          ai paragrafi 1 e 2.
              3.1.  I  nuclidi  marcati  con  il suffisso *** o "sec"
          nella   tabella  IX-1  rappresentano  i  nuclidi  padri  in
          equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati
          nella  tabella IX-2; in questo caso, i valori forniti nella
          tabella  IX-2  si  riferiscono  al  solo  nuclide  padre, e
          tengono   gia'  conto  del  nuclide  o  dei  nuclidi  figli
          presenti.
              3.2.  Al radionuclidi non riportati nella tabella IX-1,
          a  meno  che  non siano disponibili indicazioni dell'Unione
          europea  o  di  competenti organismi internazionali vengono
          assegnati i seguenti valori:
                a) 1  Bq/g  per  la  concentrazione  di attivita' per
          unita' di massa;
                b) 103  Bq  se  emettitori di radiazioni alfa, 104 Bq
          negli altri casi.
              3.3.  Per  le materie radioattive, nel caso di presenza
          di  radionuclidi  con  esclusione  dei casi di cui al punto
          3.1:
                a) le  condizioni per la classificazione in categoria
          A  ai sensi del punto 2.1 si intendono verificate allorche'
          sia uguale o superiore ad 1:
              1.  la  somma  dei rapporti della attivita' presente di
          ciascun  radionuclide,  divisa  per  il  pertinente  valore
          indicato  nel  punto  2.1.a).2.A  per  le sorgenti in forma
          sigillata  o  nel punto 2.1.a).1.A per le sorgenti in forma
          sigillata.
              2.  la  somma  dei  rapporti della attivita' di ciascun
          radionuclide, pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare
          e  divisa  per  il  pertinente  valore  indicato  nel punto
          2.1.a).2.B  per  le sorgenti in forma sigillata o nel punto
          2.1.a).1.B per le sorgenti in forma non sigillata.
              3.  La  somma dei valori determinati ai sensi dei punti
          3.3.a).1   e  3-3-a)2  nel  caso  di  impiego  di  sorgenti
          sigillate e non sigillate.
              3.4. Ai fini delle disposizioni di cui al punto 3.3:
                a) si  tiene  conto della quantita' di radioattivita'
          eventualmente detenuta come rifiuto radioattivo;
                b) non si tiene conto:
                  1.  delle  quantita'  di radioattivita' prodotte da
          fenomeni  di attivazione qualora la produzione delle stesse
          non rientri tra gli scopi dell'attivita';
                  2.  della contemporanea presenza nell'installazione
          delle   materie   radioattive  destinate  a  sostituire  le
          sorgenti   in   uso,   sempreche'  si  tratti  di  sorgenti
          sigillate,  la  sostituzione  avvenga  nel tempo piu' breve
          tecnicamente  possibile  e  le  sorgenti  in sostituzione e
          quelle  da  sostituire  si trovino contemporaneamente al di
          fuori  degli  imballaggi di trasporto esclusivamente per il
          tempo tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione;
                  3.   delle   materie  radioattive  contenute  nelle
          sorgenti  di  tipo riconosciuto qualora l'esonero sia stato
          esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica;
                  4.   delle   attivita'   lavorative   con   materie
          radioattive naturali di cui al capo III-bis.
                  5.  delle  sorgenti  di  radiazioni di cui al punto
          2.4.
              (Omissis).
              5.  Disposizioni  comuni per il rilascio del nulla osta
          di  cui  all'art. 28 da parte del Ministero dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato e del nulla osta di cui
          all'art. 29 da parte del prefetto.
              5.1.   Le   amministrazioni  e  gli  organismi  tecnici
          consultati      trasmettono      il      proprio     parere
          all'amministrazione procedente.
              5.2.  A  seguito  del  ricevimento  dei  pareri o della
          conclusione  della  conferenza di servizi di cui alla legge
          n.    241/1990    l'Amministrazione   procedente   comunica
          all'interessato   l'esito  deI  procedimento,  e,  in  caso
          positivo provvede al rilascio del nulla osta.
              5.3.   Nel   nulla   osta   sono   inserite  specifiche
          prescrizioni tecniche relative:
                a) se  del caso, alle fasi di costruzione, di prova e
          di  esercizio,  alla  gestione  dei rifiuti radioattivi, al
          riciclo   dei   materiali   ed  alla  disattivazione  degli
          impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la
          disattivazione medesima;
                b) al  valore massimo di dose derivante dalla pratica
          per   gli   individui   dei  gruppi  di  riferimento  della
          popolazione    ad    essa    interessata,   tenendo   conto
          dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
                c) all'eventuale  smaltimento  di materie radioattive
          nell'ambiente,  nel  rispetto  dei  criteri stabiliti con i
          decreti di cui all'art. 1, comma 2;
                d) se  del  caso,  agli aspetti della radioprotezione
          del  paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via
          esclusiva  dal  Ministero  della sanita' per le pratiche di
          cui   alle   lettere  d)  ed  e)  dell'art.  27  che  siano
          classificate in categoria A;
                e) all'obbligo  di  inoltrare,  ogni  sette  anni,  a
          decorrere  dalla  data  del  rilascio  del nulla osta, alla
          amministrazione  procedente ed alle amministrazioni ed agli
          organismi  tecnici  di  cui  al  punto  4.2  una  relazione
          tecnica,  sottoscritta  per  la parte di propria competenza
          dall'esperto   qualificato  incaricato  della  sorveglianza
          fisica  della protezione ai sensi dell'art. 77 del presente
          decreto, contenente:
                  1.   l'aggiornamento,   laddove  necessario,  della
          documentazione  tecnica  a  suo tempo prodotta ai sensi dei
          punti 4.3 e 4.4;
                  2.  i  dati degli elementi relativi agli aspetti di
          sicurezza  e  di  radioprotezione  connessi con l'attivita'
          svolta,  con  particolare  riferimento  all'esposizione dei
          lavoratori  e  dei gruppi di riferimento della popolazione,
          alla  produzione  di  rifiuti  radioattivi ed all'eventuale
          immissione  di  radionuclidi nell'ambiente od all'eventuale
          riciclo di materiali.
              5.4.  Il  nulla  osta  viene modificato in accordo alle
          disposizioni  di  cui  ai  paragrafi  4  e  5  su richiesta
          all'amministrazione procedente da parte:
                a) del titolare del nulla osta nel caso di variazioni
          nello  svolgimento  della pratica, che comportino modifiche
          all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni
          tecniche in esso presenti;
                b) delle amministrazioni o degli organismi tecnici di
          cui  al punto 4.2, ove ritenuto necessario, a seguito della
          comunicazione  di  cui  al  punto 5.6; oppure sulla base di
          quanto  indicato  nella  relazione  tecnica di cui al punto
          5.3.  e)  tenuto  conto  anche  del progresso scientifico e
          tecnologico;
                c) degli organi di vigilanza.
              5.5.  L'istanza di modifica di cui al punto 5.4 a) deve
          essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti
          4.3   e   4.4   che   risultino   applicabili,  anche  alle
          amministrazioni  ed  agli organismi tecnici di cui al punto
          4.1.
              5.6.  Il  titolare  del nulla osta deve preventivamente
          comunicare    all'amministrazione    procedente   ed   alle
          amministrazioni  ed  agli organismi tecnici di cui al punto
          4.2 variazioni nello svolgimento dell'attivita', rispetto a
          quanto  risultante  dalla  documentazione tecnica di cui ai
          punti   4.3   e  4.4,  che  non  comportino  modifiche  nel
          provvedimento  autorizzativo  o  nelle prescrizioni in esso
          contenute.
              5.7.  Le  variazioni comunicate possono essere adottate
          qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione una delle
          amministrazioni  o  degli organismi tecnici di cui al punto
          4.2  non  abbia  comunicato  al  titolare del nulla osta ed
          all'amministrazione procedente la richiesta di modifica del
          nulla osta ai sensi del punto 5.4, lettera b).
              5.8.   Le   amministrazioni  e  gli  organismi  tecnici
          consultati  trasmettono  all'amministrazione  procedente il
          proprio parere sull'istanza di modifica.
              5.9.  A  seguito  del  ricevimento  dei  pareri o della
          conclusione  della  conferenza di servizi di cui alla legge
          n.    241/1990    l'amministrazione   procedente   comunica
          all'interessato   l'esito   del  procedimento  e,  in  caso
          positivo provvede al rilascio del nulla osta.
              (Omissis).
              6.     Particolari     disposizioni    relative    alle
          autorizzazioni all'impiego di isotopi radioattivi.
              6.1.  Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
          comma  4  dell'art.  27  e  dal  comma  2 dell'art. 163 del
          presente  decreto, le condizioni per l'assoggettamento agli
          obblighi  di  cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1962,
          n.  1860,  come modificata dal decreto del Presidente della
          Repubblica  30 dicembre 1965, n. 1794, sono quelle previste
          al   punto   2.1   relativamente  alla  classificazione  in
          categoria   A   dell'impiego   di  sorgenti  di  radiazioni
          costituite  da  materie radioattive, tenendo altresi' conto
          delle  particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle
          modalita' di applicazione di cui al paragrafo 3;
              (Omissis).
              10. Modalita' di comunicazione.
              10.1. Per l'invio all'ANPA delle comunicazioni previste
          nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui
          all'art.  29  del  presente decreto, si utilizzano i moduli
          riportati  in  appendice,  con  le  relative  modalita'  di
          compilazione,   per  quanto  concerne  i  dati  specificati
          nell'appendice stessa.
              10.2.  L'ANPA  e  le  amministrazioni  possono chiedere
          chiarimenti ed integrazioni relativamente alle informazioni
          richieste.
              10.3.  Le  appendici possono essere modificate ai sensi
          dell'art. 153 del presente decreto".