Art. 4 
                            (Definizioni) 
  1. Ai fini del presente codice si intende per: 
    a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati  anche   senza   l'ausilio   di   strumenti   elettronici,
concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione,     l'estrazione,      il      raffronto,      l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,  la  diffusione,  la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se  non  registrati  in
una banca di dati; 
    b) "dato personale", qualunque informazione  relativa  a  persona
fisica, persona  giuridica,  ente  od  associazione,  identificati  o
identificabili,  anche   indirettamente,   mediante   riferimento   a
qualsiasi   altra   informazione,   ivi   compreso   un   numero   di
identificazione personale; 
    c)  "dati  identificativi",  i  dati  personali  che   permettono
l'identificazione diretta dell'interessato; 
    d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di  altro
genere, le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,  sindacati,
associazioni od organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,
politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a  rivelare  lo
stato di salute e la vita sessuale; 
    e)  "dati  giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a   rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r) a u),  del  d.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  in  materia  di
casellario giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni  amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice  di
procedura penale; 
    f) "titolare",  la  persona  fisica,  la  persona  giuridica,  la
pubblica amministrazione e  qualsiasi  altro  ente,  associazione  od
organismo cui competono,  anche  unitamente  ad  altro  titolare,  le
decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso  il  profilo
della sicurezza; 
    g) "responsabile", la persona fisica, la  persona  giuridica,  la
pubblica amministrazione e  qualsiasi  altro  ente,  associazione  od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 
    h)  "incaricati",  le  persone  fisiche  autorizzate  a  compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; 
    i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; 
    l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu'   soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,    dal
rappresentante  del  titolare  nel  territorio   dello   Stato,   dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma,  anche  mediante
la loro messa a disposizione o consultazione; 
    m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante  la  loro  messa  a
disposizione o consultazione; 
    n) "dato anonimo", il  dato  che  in  origine,  o  a  seguito  di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile; 
    o) "blocco", la conservazione di dati personali  con  sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento; 
    p) "banca di  dati",  qualsiasi  complesso  organizzato  di  dati
personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate  in  uno  o  piu'
siti; 
    q) "Garante", l'autorita'  di  cui  all'articolo  153,  istituita
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, 
  2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per: 
   a) "comunicazione  elettronica",  ogni  informazione  scambiata  o
trasmessa tra un numero finito di soggetti  tramite  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico.  Sono  escluse  le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di  comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo  che
le stesse informazioni  siano  collegate  ad  un  abbonato  o  utente
ricevente, identificato o identificabile; 
   b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio  telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione  bidirezionale
in tempo reale; 
   c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre ottiche o con altri mezzi  elettromagnetici,  incluse  le  reti
satellitari, le reti terrestri  mobili  e  fisse  a  commutazione  di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa  Internet,  le  reti
utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e
televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente  elettrica,
nella misura in cui sono utilizzati per  trasmettere  i  segnali,  le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di  informazione
trasportato; 
   d) "rete pubblica di comunicazioni",  una  rete  di  comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico; 
   e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi  consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella  trasmissione  di  segnali  su
reti  di  comunicazioni   elettroniche,   compresi   i   servizi   di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle  reti  utilizzate
per la diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei  limiti  previsti
dall'articolo  2,  lettera  c),  della   direttiva   2002/21/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
   f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un  fornitore  di  servizi  di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di
tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite  schede
prepagate; 
   g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati
o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata; 
   h) "dati  relativi  al  traffico",  qualsiasi  dato  sottoposto  a
trattamento ai fini della trasmissione di una  comunicazione  su  una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione; 
   i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una  rete
di comunicazione  elettronica  che  indica  la  posizione  geografica
dell'apparecchiatura  terminale  dell'utente  di   un   servizio   di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico; 
   l) "servizio a valore  aggiunto",  il  servizio  che  richiede  il
trattamento dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati  relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a  quanto
e' necessario per  la  trasmissione  di  una  comunicazione  o  della
relativa fatturazione; 
   m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci,  suoni  o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete  o  nell'apparecchiatura  terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. 
  3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per: 
   a)  "misure  minime",  il   complesso   delle   misure   tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e  procedurali  di  sicurezza
che  configurano  il  livello  minimo  di  protezione  richiesto   in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31; 
   b) "strumenti  elettronici",  gli  elaboratori,  i  programmi  per
elaboratori  e   qualunque   dispositivo   elettronico   o   comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento; 
   c)  "autenticazione  informatica",   l'insieme   degli   strumenti
elettronici  e  delle  procedure  per  la  verifica  anche  indiretta
dell'identita'; 
   d) "credenziali di autenticazione", i dati ed  i  dispositivi,  in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa  univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; 
   e)   "parola   chiave",   componente   di   una   credenziale   di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,  costituita
da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; 
   f) "profilo  di  autorizzazione",  l'insieme  delle  informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare  a
quali  dati  essa  puo'  accedere,  nonche'  i  trattamenti  ad  essa
consentiti; 
   g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e  delle
procedure che  abilitano  l'accesso  ai  dati  e  alle  modalita'  di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo  di  autorizzazione
del richiedente. 
  4. Ai fini del presente codice si intende per: 
   a) "scopi storici", le finalita' di studio,  indagine,  ricerca  e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato; 
   b) "scopi statistici", le finalita' di indagine  statistica  o  di
produzione  di  risultati  statistici,  anche  a  mezzo  di   sistemi
informativi statistici; 
   c) "scopi scientifici", le  finalita'  di  studio  e  di  indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle  conoscenze  scientifiche
in uno specifico settore. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  casellario  giudiziale,  di   anagrafe   delle
          sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi
          carichi pendenti): 
              «Art.  3  (Provvedimenti  iscrivibili)  L.  -  1.   Nel
          casellario giudiziale si iscrivono per estratto: 
                a) i  provvedimenti  giudiziari  penali  di  condanna
          definitivi,  anche  pronunciati  da  autorita'  giudiziarie
          straniere se riconosciuti ai sensi  degli  articoli  730  e
          seguenti del  codice  di  procedura  penale,  salvo  quelli
          concernenti contravvenzioni per le quali la  legge  ammette
          la  definizione  in  via  amministrativa,   o   l'oblazione
          limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162  del  codice
          penale,  sempre  che  per  quelli  esclusi  non  sia  stata
          concessa la sospensione condizionale della pena; 
                b) i provvedimenti giudiziari definitivi  concernenti
          le pene, compresa la  sospensione  condizionale  e  la  non
          menzione, le misure di sicurezza personali e  patrimoniali,
          gli effetti penali della condanna,  l'amnistia,  l'indulto,
          la   grazia,   la   dichiarazione   di   abitualita',    di
          professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere; 
                c) i provvedimenti  giudiziari  concernenti  le  pene
          accessorie; 
                d) i provvedimenti giudiziari concernenti  le  misure
          alternative alla detenzione; 
                e)  i   provvedimenti   giudiziari   concernenti   la
          liberazione condizionale; 
                f) i provvedimenti giudiziari  definitivi  che  hanno
          prosciolto l'imputato o dichiarato non  luogo  a  procedere
          per difetto di imputabilita',  o  disposto  una  misura  di
          sicurezza; 
                g) i provvedimenti giudiziari definitivi di  condanna
          alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di  conversione
          di cui all'art. 66, terzo  comma,  e  all'art.  108,  terzo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
                h) i provvedimenti giudiziari del pubblico  Ministero
          previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del  codice
          di procedura penale; 
                i) provvedimenti giudiziari di conversione delle pene
          pecuniarie; 
                l) i provvedimenti giudiziari definitivi  concernenti
          le  misure  di  prevenzione  della  sorveglianza   speciale
          semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 
                m)  i   provvedimenti   giudiziari   concernenti   la
          riabilitazione; 
                n) i provvedimenti giudiziari di  riabilitazione,  di
          cui all'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; 
                o)  i  provvedimenti  giudiziari  di   riabilitazione
          speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24  del  regio
          decreto-legge 20 luglio  1934,  n.  1404,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  27  maggio  1935,  n.  835,  e
          successive modificazioni; 
                p)   i   provvedimenti   giudiziari   definitivi   di
          interdizione e inabilitazione e quelli di revoca; 
                q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano  fallito
          l'imprenditore;  quelli  di  omologazione  del   concordato
          fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli  di
          riabilitazione del fallito; 
                r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
          a  titolo  di  sanzione  sostitutiva  o  alternativa   alla
          detenzione, ai sensi dell'art. 16 del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15  della
          legge 30 luglio 2002, n. 189; 
                s) i provvedimenti amministrativi di espulsione  e  i
          provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso  i
          primi, ai sensi dell'art. 13  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, come  modificato  dall'art.  12  della
          legge 30 luglio 2002, n. 189; 
                t) i provvedimenti di correzione, a norma  di  legge,
          dei provvedimenti gia' iscritti; 
                u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
          di legge i provvedimenti gia'  iscritti,  come  individuato
          con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro della giustizia.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 del codice
          di procedura penale: 
              «Art. 60 (Assunzione della qualita' di imputato). -  1.
          Assume la qualita' di imputato la  persona  alla  quale  e'
          attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio di
          giudizio immediato,  di  decreto  penale  di  condanna,  di
          applicazione della pena a norma dell'art. 447, comma 1, nel
          decreto di citazione diretta  a  giudizio  e  nel  giudizio
          direttissimo. 
              2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato  e
          grado del processo, sino a che  non  sia  piu'  soggetta  a
          impugnazione la sentenza di  non  luogo  a  procedere,  sia
          divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento  o  di
          condanna o sia divenuto  esecutivo  il  decreto  penale  di
          condanna. 
              3. La qualita' di  imputato  si  riassume  in  caso  di
          revoca della sentenza di non luogo a  procedere  e  qualora
          sia disposta la revisione del processo.». 
              «Art. 61  (Estensione  dei  diritti  e  delle  garanzie
          dell'imputato). - 1. I diritti e le garanzie  dell'imputato
          si  estendono  alla  persona   sottoposta   alle   indagini
          preliminari. 
              2.  Alla  stessa  persona   si   estende   ogni   altra
          disposizione   relativa   all'imputato,   salvo   che   sia
          diversamente stabilito.».