Art. 4.
1.  Dopo  l'articolo  600-quater  del  codice penale, come sostituito
dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art.  600-quater.  I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui
agli  articoli  600-ter  e  600-quater  si  applicano anche quando il
materiale   pornografico  rappresenta  immagini  virtuali  realizzate
utilizzando  immagini  di minori degli anni diciotto o parti di esse,
ma la pena e' diminuita di un terzo.
Per  immagini  virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche
di  elaborazione  grafica  non  associate  in  tutto  o  in  parte  a
situazioni  reali,  la  cui  qualita' di rappresentazione fa apparire
come vere situazioni non reali".