Art. 4. 
           Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi 
  1. All'attivita' di direzione e controllo di un'impresa sociale  si
applicano, in quanto compatibili, le norme di  cui  al  capo  IX  del
titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile.  Si
considera,  in  ogni  caso,  esercitare  attivita'  di  direzione   e
controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per  qualsiasi
altra ragione, abbia la facolta' di nomina  della  maggioranza  degli
organi di amministrazione. 
  2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a  depositare  l'accordo
di partecipazione presso il  registro  delle  imprese.  I  gruppi  di
imprese sociali  sono  inoltre  tenuti  a  redigere  e  depositare  i
documenti contabili ed il  bilancio  sociale  in  forma  consolidata,
secondo le linee guida di cui all'articolo 10. 
  3. Le imprese private con finalita' lucrative e le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,   non   possono
esercitare  attivita'  di  direzione  e  detenere  il  controllo   di
un'impresa sociale. 
  4. Nel  caso  di  decisione  assunta  con  il  voto  o  l'influenza
determinante dei soggetti di cui al comma  3,  il  relativo  atto  e'
annullabile e puo' essere impugnato in conformita'  delle  norme  del
codice civile entro il termine di 180 giorni.  La  legittimazione  ad
impugnare spetta anche al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
 
          Note all'art. 4:
              - Il Capo IX del titolo V del libro V del codice civile
          reca:  «Delle  societa'  costituite  all'estero od operanti
          all'estero».
              - Il testo dell'art. 2545-septies del codice civile, e'
          il seguente:
              «Art.  2545-septies  (Gruppo cooperativo paritetico). -
          Il  contratto con cui piu' cooperative appartenenti anche a
          categorie  diverse  regolano, anche in forma consortile, la
          direzione  e il coordinamento delle rispettive imprese deve
          indicare:
                1) la durata;
                2)  la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita
          direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
                3)  l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici
          e privati;
                4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
          dal contratto;
                5)  i  criteri  di compensazione e l'equilibrio nella
          distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.
              La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad
          essa  possano  essere  imposti oneri di alcun tipo qualora,
          per  effetto  dell'adesione  al gruppo, le condizioni dello
          scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
              Le  cooperative  aderenti  ad  un  gruppo sono tenute a
          depositare  in  forma  scritta  l'accordo di partecipazione
          presso l'albo delle societa' cooperative».
              - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1.