Art. 4.
Salvaguardia   delle  norme  sulla  protezione  radiologica;  materie
                  escluse dal campo di applicazione

  1.   Nessuna   disposizione   del   presente  decreto  puo'  essere
interpretata  come  derogatoria  alle  norme relative alla protezione
radiologica  delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici o
a  quelle  comunitarie  che  fissano  le regole di base relative alla
protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei lavoratori contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
  2.  Esulano  dal  campo  di  applicazione  del  presente decreto la
disciplina  dei  prezzi dei medicinali e quella dell'inclusione degli
stessi  nelle  classi  dei  medicinali  erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale.