Art. 4. 
 
                   Requisiti tecnico-professionali 
 
  1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno  dei
seguenti: 
    a) diploma di laurea  in  materia  tecnica  specifica  conseguito
presso una universita' statale o legalmente riconosciuta; 
    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con  specializzazione  relativa  al  settore  delle
attivita' di  cui  all'articolo  1,  presso  un  istituto  statale  o
legalmente riconosciuto, seguiti da un  periodo  di  inserimento,  di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una  impresa
del settore. Il periodo  di  inserimento  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno; 
    c) titolo o attestato  conseguito  ai  sensi  della  legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo  di
inserimento,  di  almeno  quattro  anni  consecutivi,  alle   dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento  per
le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  d)  e'  di  due
anni; 
    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di  una
impresa  abilitata  nel  ramo  di  attivita'  cui  si  riferisce   la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore  a
tre anni, escluso  quello  computato  ai  fini  dell'apprendistato  e
quello svolto  come  operaio  qualificato,  in  qualita'  di  operaio
installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attivita'  di
installazione, di trasformazione, di ampliamento  e  di  manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1. 
  2. I periodi di inserimento di cui  alle  lettere  b)  e  c)  e  le
prestazioni lavorative di cui alla lettera d)  del  comma  1  possono
svolgersi anche  in  forma  di  collaborazione  tecnica  continuativa
nell'ambito dell'impresa da  parte  del  titolare,  dei  soci  e  dei
collaboratori familiari. Si considerano, altresi',  in  possesso  dei
requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il  titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari  che  hanno  svolto
attivita'  di  collaborazione  tecnica  continuativa  nell'ambito  di
imprese abilitate del settore per un  periodo  non  inferiore  a  sei
anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1,  comma
2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.