Art. 4 
 
 
                              Sentenza 
 
  1. Il  giudice  accoglie  la  domanda  se  accerta  la  violazione,
l'omissione  o  l'inadempimento  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di  porvi
rimedio  entro  un  congruo  termine,  nei   limiti   delle   risorse
strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via  ordinaria  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Della sentenza che definisce il giudizio e' data notizia con  le
stesse modalita' previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2. 
  3. La sentenza  che  accoglie  la  domanda  nei  confronti  di  una
pubblica  amministrazione  e'  comunicata,  dopo  il   passaggio   in
giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di  controllo
preposti al settore interessato, alla Commissione e all'Organismo  di
cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi  in  cui
emergono profili di responsabilita'  erariale,  nonche'  agli  organi
preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla
valutazione dei dirigenti coinvolti,  per  l'eventuale  adozione  dei
provvedimenti di rispettiva competenza. 
  4. La  sentenza  che  accoglie  la  domanda  nei  confronti  di  un
concessionario di pubblici servizi e' comunicata  all'amministrazione
vigilante per le  valutazioni  di  competenza  in  ordine  all'esatto
adempimento degli  obblighi  scaturenti  dalla  concessione  e  dalla
convenzione che la disciplina. 
  5. L'amministrazione individua i  soggetti  che  hanno  concorso  a
cagionare le situazioni di cui all'articolo 1, comma 1,  e  adotta  i
conseguenti provvedimenti di propria competenza. 
  6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate
sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e sul sito  istituzionale  dell'amministrazione  o  del
concessionario soccombente in giudizio. 
 
              Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento all'art.  13  del  citato  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  vedasi  in  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
              «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286
          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'art. 13,  dall'organo  di
          indirizzo politico-amministrativo per  un  periodo  di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'art. 10 e ne  assicura  la  visibilita'  attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,
          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione  di  cui  all'art.  13,  cura  annualmente   la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma  6,  lettera
          g), e di elevata professionalita' ed  esperienza,  maturata
          nel  campo  del   management,   della   valutazione   della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'art. 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.».