Art. 4 
 
Intervento  sostitutivo  della  stazione  appaltante   in   caso   di
                            inadempienza 
 
          contributiva dell'esecutore e del subappaltatore 
 
                  (art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1. Per i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,
l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti  e
cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del  codice
devono osservare le norme e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi
nazionali e di zona stipulati tra  le  parti  sociali  firmatarie  di
contratti collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentative,
delle leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,
assicurazione   assistenza,   contribuzione   e   retribuzione    dei
lavoratori. 
    2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4,  in  caso
di  ottenimento  da  parte  del  responsabile  del  procedimento  del
documento   unico   di   regolarita'   contributiva    che    segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal  certificato
di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il  pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il  documento
unico di regolarita' contributiva e' disposto  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  b),  direttamente   agli   enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
    3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle  prestazioni
e' operata una ritenuta dello 0,50 per  cento;  le  ritenute  possono
essere svincolate soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato  di
collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del  documento
unico di regolarita' contributiva. 
 
              Note all'art. 4 
              - Il testo dell'articolo 118, comma 8, ultimo  periodo,
          del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'
          il seguente: 
              “Per i subappalti o cottimi di importo inferiore  al  2
          per cento dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di
          importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
          dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
          ridotti della meta'.”.