Art. 4 Struttura operativa associata 1. I produttori e importatori di pneumatici adempiono all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso la costituzione di una o piu' strutture societarie dotate di autonoma personalita' giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attivita' di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto, le facolta' e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 3. 2. Alla societa' consortile i produttori e importatori aderenti comunicano, nei tempi e con le modalita' da definirsi autonomamente, i dati di cui all'articolo 3, comma 2, e trasferiscono il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il 31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla struttura societaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato, da comunicarsi senza dilazione all'autorita' competente unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati, costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esonero da ogni relativa responsabilita'. 3. I soggetti di cui al comma 1, non appena costituiti, danno immediata comunicazione della propria costituzione all'autorita' competente con elencazione dei produttori ed importatori di pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso tali strutture, indicando la decorrenza concordata. Contestualmente i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'autorita' competente l'atto costitutivo e lo statuto della societa' consortile, per la successiva approvazione con decreto direttoriale, previa verifica della conformita' alla normativa vigente delle finalita' individuate e dell'assetto organizzativo, come ivi definiti. Ogni variazione dello statuto o della composizione della societa' e' tempestivamente trasmessa all'autorita' competente ai fini dell'approvazione. 4. Annualmente i produttori, gli importatori e le societa' consortili eventualmente costituite inviano all'autorita' competente copia del bilancio di esercizio, corredata di relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati.
Note all'art. 4: L'articolo 228 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' riportato nelle note alle premesse.