Art. 4 
 
 
            Modifiche all'articolo 629 del codice penale 
 
  1. All'articolo 629 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro  516  a  euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000  a
euro 4.000»; 
    b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  629  del  Codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 629. Estorsione. 
              Chiunque, mediante violenza  o  minaccia,  costringendo
          taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a  se'  o
          ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,  e'  punito
          con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa  da
          euro 1.000 a euro 4.000; 
              La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
          multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle
          circostanze indicate  nell'ultimo  capoverso  dell'articolo
          precedente .".