Art. 4 
 
 
                   Inserimento dell'articolo 7-bis 
           nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 7
e' inserito il seguente: 
  «Art.   7-bis   (Autorizzazione   per   l'importazione).    -    1.
L'importazione per finalita' di difesa fitosanitaria  nel  territorio
della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non  presenti  in
Italia  non  altrimenti  regolamentati  e'  subordinata  a  specifica
autorizzazione  rilasciata  dal  Servizio   fitosanitario   centrale,
sentito il Servizio fitosanitario competente per  territorio,  previa
analisi del rischio fitosanitario. 
  2.  L'autorizzazione  e'  riferita   all'organismo   e   alla   sua
provenienza, non alla singola importazione e puo' essere revocata.».