Art. 4 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 157,  sesto  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I termini di  cui  ai  commi  che  precedono  sono
altresi' raddoppiati per il reato di cui all'articolo  572  e  per  i
reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro  II
e  di  cui  agli  articoli  609-bis,  609-quater,   609-quinquies   e
609-octies,  salvo  che  risulti  la  sussistenza  delle  circostanze
attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo  609-bis  ovvero
dal quarto comma dell'articolo 609-quater»; 
    b) dopo l'articolo 414 e' inserito il seguente: 
    «Art.  414-bis  (Istigazione  a  pratiche  di  pedofilia   e   di
pedopornografia). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,
chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma  di  espressione,
pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o  piu'
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater,  anche
se  relativi  al   materiale   pornografico   di   cui   all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e  609-quinquies  e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. 
  Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia  di
uno o piu' delitti previsti dal primo comma. 
  Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni  o  finalita'
di carattere artistico, letterario, storico o di costume»; 
    c) all'articolo 416 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «Se l'associazione e' diretta a  commettere  taluno  dei  delitti
previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,  600-quater,  600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in  danno  di  un
minore  di  anni  diciotto,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies,
quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro  a  otto  anni  nei
casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei  anni  nei
casi previsti dal secondo comma»; 
    d) l'articolo 572 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 572  (Maltrattamenti  contro  familiari  e  conviventi).  -
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta
una persona della famiglia  o  comunque  convivente,  o  una  persona
sottoposta alla sua  autorita'  o  a  lui  affidata  per  ragioni  di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio
di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da due a
sei anni. 
  La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in  danno  di  persona
minore degli anni quattordici. 
  Se dal fatto deriva una lesione  personale  grave,  si  applica  la
reclusione  da  quattro  a  nove  anni;  se  ne  deriva  una  lesione
gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne  deriva  la
morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»; 
    e) all'articolo 576: 
      1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di  morte»  sono
sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo»; 
      2) il numero 5) del primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «5) in  occasione  della  commissione  di  taluno  dei  delitti
previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater  e
609-octies»; 
      3) nella rubrica, le parole: «Pena di  morte»  sono  sostituite
dalla seguente: «Ergastolo»; 
    f) all'articolo 583-bis, dopo il  terzo  comma,  e'  inserito  il
seguente: 
    «La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo  comporta,  qualora  il  fatto  sia
commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 
      1) la decadenza dall'esercizio della potesta' del genitore; 
      2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente  alla
tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno»; 
    g) l'articolo 600-bis e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 600-bis  (Prostituzione  minorile).  -  E'  punito  con  la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a  euro
150.000 chiunque: 
      1) recluta o induce alla  prostituzione  una  persona  di  eta'
inferiore agli anni diciotto; 
      2) favorisce,  sfrutta,  gestisce,  organizza  o  controlla  la
prostituzione di una persona di eta' inferiore  agli  anni  diciotto,
ovvero altrimenti ne trae profitto. 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  compie
atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i  quattordici  e  i
diciotto anni, in cambio  di  un  corrispettivo  in  denaro  o  altra
utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da  uno  a
sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»; 
    h) all'articolo 600-ter: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «E' punito con la reclusione da sei a  dodici  anni  e  con  la
multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 
        1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o
spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 
        2) recluta o induce minori di anni diciotto a  partecipare  a
esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai  suddetti  spettacoli
trae altrimenti profitto»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti
minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. 
  Ai fini di cui al presente articolo  per  pornografia  minorile  si
intende ogni rappresentazione, con  qualunque  mezzo,  di  un  minore
degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite,  reali
o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di  un
minore di anni diciotto per scopi sessuali»; 
    i) l'articolo 600-sexies e' abrogato; 
    l) l'articolo 600-septies e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 600-septies (Confisca).  -  Nel  caso  di  condanna,  o  di
applicazione  della  pena  su   richiesta   delle   parti   a   norma
dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale,  per  i  delitti
previsti dalla presente  sezione,  nonche'  dagli  articoli  609-bis,
quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto  o
il reato e' aggravato dalle circostanze di cui all'articolo  609-ter,
primo comma, numeri  1),  5)  e  5-bis),  609-quater,  609-quinquies,
609-octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni
diciotto  o  il  reato  e'  aggravato  dalle   circostanze   di   cui
all'articolo  609-ter,  primo  comma,  numeri  1),  5)  e  5-bis),  e
609-undecies, e' sempre  ordinata,  salvi  i  diritti  della  persona
offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto,  il  profitto  o  il  prezzo  del
reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca  di
beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo del reato e di cui il  condannato  abbia,  anche
indirettamente  o  per  interposta  persona,  la  disponibilita'.  Si
applica il terzo comma dell'articolo 322-ter»; 
    m) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). -  La  pena  per  i
delitti di cui alla presente sezione e' diminuita da  un  terzo  fino
alla meta' nei confronti del concorrente che si adopera  per  evitare
che l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a  conseguenze  ulteriori,
ovvero aiuta  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o  l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per  l'individuazione  o
la cattura dei concorrenti. 
    Art.  600-septies.2  (Pene  accessorie).  -   Alla   condanna   o
all'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti  a   norma
dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale  per  i  delitti
previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui  all'articolo
414-bis del presente codice conseguono: 
      1) la perdita della potesta' genitoriale, quando la qualita' di
genitore e' prevista quale circostanza aggravante del reato; 
      2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente  alla
tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; 
      3) la perdita del diritto agli alimenti  e  l'esclusione  dalla
successione della persona offesa; 
      4)   l'interdizione    temporanea    dai    pubblici    uffici;
l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di  anni  cinque  in
seguito alla condanna alla reclusione da tre  a  cinque  anni,  ferma
restando, comunque, l'applicazione  dell'articolo  29,  primo  comma,
quanto all'interdizione perpetua. 
  La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti  a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per  uno  dei
delitti previsti dalla presente sezione  e  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di
minori, comporta in ogni caso l'interdizione  perpetua  da  qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio
o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
abitualmente da minori. 
  In ogni  caso  e'  disposta  la  chiusura  degli  esercizi  la  cui
attivita' risulta finalizzata  ai  delitti  previsti  dalla  presente
sezione, nonche'  la  revoca  della  licenza  di  esercizio  o  della
concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»; 
    n) l'articolo 602-bis e' abrogato; 
    o) all'articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Nei  casi  previsti  dagli  articoli  600-bis,  primo  comma,  e
600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il  fatto  e'
commesso con violenza o minaccia. 
  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo  e  secondo  comma,
600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena  e'  aumentata  da  un
terzo  alla  meta'  se  il  fatto  e'  commesso  approfittando  della
situazione di necessita' del minore. 
  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo  e  secondo  comma,
600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli articoli 600, 601  e  602,  la
pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso in
danno di un minore degli anni sedici. 
  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,  e  600-ter,
nonche', se il fatto e' commesso in danno di  un  minore  degli  anni
diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e'  aumentata  dalla
meta' ai due terzi se il fatto e'  commesso  da  un  ascendente,  dal
genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o  da
affini entro il secondo  grado,  da  parenti  fino  al  quarto  grado
collaterale, dal tutore o  da  persona  a  cui  il  minore  e'  stato
affidato per ragioni  di  cura,  educazione,  istruzione,  vigilanza,
custodia, lavoro,  ovvero  da  pubblici  ufficiali  o  incaricati  di
pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se
e'  commesso  in  danno  di  un  minore  in  stato  di  infermita'  o
minorazione psichica, naturale o provocata. 
  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,  e  600-ter,
nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la  pena  e'  aumentata  dalla
meta' ai due terzi se il fatto e' commesso mediante  somministrazione
di  sostanze   alcoliche,   narcotiche,   stupefacenti   o   comunque
pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se
e' commesso nei confronti di tre o piu' persone. 
  Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste   dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti  di  cui
alla presente sezione, non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a queste e le  diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti»; 
    p) dopo l'articolo 602-ter, e' inserito il seguente: 
    «Art. 602-quater (Ignoranza dell'eta' della  persona  offesa).  -
Quando i delitti previsti dalla presente  sezione  sono  commessi  in
danno di un  minore  degli  anni  diciotto,  il  colpevole  non  puo'
invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona  offesa,
salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»; 
    q) all'articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite
dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»; 
    r) all'articolo 609-quater: 
      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Fuori dei casi previsti dall'articolo  609-bis,  l'ascendente,
il genitore, anche adottivo, o  il  di  lui  convivente,  il  tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni  di  cura,  di  educazione,  di
istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o  che
abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con  l'abuso
dei poteri connessi alla sua  posizione,  compie  atti  sessuali  con
persona minore che ha compiuto gli anni  sedici,  e'  punito  con  la
reclusione da tre a sei anni»; 
      2) al  quarto  comma,  le  parole:  «fino  a  due  terzi»  sono
sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»; 
    s) l'articolo 609-quinquies e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). - Chiunque  compie
atti sessuali in presenza di persona minore di anni  quattordici,  al
fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da uno a  cinque
anni. 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla  stessa  pena
di cui al primo comma soggiace  chiunque  fa  assistere  una  persona
minore di anni quattordici al compimento  di  atti  sessuali,  ovvero
mostra alla medesima materiale pornografico, al  fine  di  indurla  a
compiere o a subire atti sessuali. 
  La pena e' aumentata  fino  alla  meta'  quando  il  colpevole  sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e'  affidato,  o
che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»; 
    t) l'articolo 609-sexies e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 609-sexies (Ignoranza dell'eta' della  persona  offesa).  -
Quando  i  delitti  previsti   negli   articoli   609-bis,   609-ter,
609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in  danno  di  un
minore degli anni diciotto, e quando e' commesso il  delitto  di  cui
all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare a  propria
scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti
di ignoranza inevitabile»; 
    u) all'articolo 609-nonies: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «La condanna o l'applicazione della  pena  su  richiesta  delle
parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  per
alcuno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli   609-bis,   609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 
        1) la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita'
di genitore e' elemento  costitutivo  o  circostanza  aggravante  del
reato; 
        2) l'interdizione perpetua  da  qualsiasi  ufficio  attinente
alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; 
        3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione  dalla
successione della persona offesa; 
        4)   l'interdizione   temporanea   dai    pubblici    uffici;
l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di  anni  cinque  in
seguito alla condanna alla reclusione da tre  a  cinque  anni,  ferma
restando, comunque, l'applicazione  dell'articolo  29,  primo  comma,
quanto all'interdizione perpetua; 
        5) la sospensione dall'esercizio  di  una  professione  o  di
un'arte»; 
      2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono  sostituite
dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»; 
      3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: 
      «La condanna per  i  delitti  previsti  dall'articolo  600-bis,
secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di  cui
all'articolo 609-ter,  dagli  articoli  609-quater,  609-quinquies  e
609-octies, nelle  ipotesi  aggravate  di  cui  al  terzo  comma  del
medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e  per  una
durata minima di un anno, l'applicazione  delle  seguenti  misure  di
sicurezza personali: 
        1) l'eventuale imposizione di  restrizione  dei  movimenti  e
della libera circolazione, nonche' il divieto di avvicinarsi a luoghi
frequentati abitualmente da minori; 
        2) il divieto di svolgere lavori che  prevedano  un  contatto
abituale con minori; 
        3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia  sulla
propria residenza e sugli eventuali spostamenti. 
  Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e' soggetto
alla pena della reclusione fino a tre anni»; 
    v) all'articolo 609-decies: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Quando si  procede  per  taluno  dei  delitti  previsti  dagli
articoli 600, 600-bis, 600-ter,  600-quinquies,  601,  602,  609-bis,
609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi  in  danno
di  minorenni,  ovvero  per   il   delitto   previsto   dall'articolo
609-quater,  il  procuratore  della  Repubblica  ne  da'  notizia  al
tribunale per i minorenni»; 
      2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Nei casi previsti dal primo comma,  l'assistenza  affettiva  e
psicologica della persona offesa minorenne  e'  assicurata,  in  ogni
stato e grado del procedimento, dalla  presenza  dei  genitori  o  di
altre persone idonee  indicate  dal  minorenne,  nonche'  di  gruppi,
fondazioni,  associazioni  od  organizzazioni  non   governative   di
comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle
vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco
dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne,
e ammessi dall'autorita' giudiziaria che procede»; 
    z) nella sezione II del capo III del titolo  XII  del  libro  II,
dopo l'articolo 609-decies e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). -  Chiunque,  allo
scopo di commettere i  reati  di  cui  agli  articoli  600,  600-bis,
600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico  di
cui all'articolo 600-quater.1,  600-quinquies,  609-bis,  609-quater,
609-quinquies e 609-octies, adesca  un  minore  di  anni  sedici,  e'
punito, se  il  fatto  non  costituisce  piu'  grave  reato,  con  la
reclusione da uno a tre anni. Per adescamento  si  intende  qualsiasi
atto volto a carpire  la  fiducia  del  minore  attraverso  artifici,
lusinghe o minacce posti in essere anche  mediante  l'utilizzo  della
rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».