Art. 4.
                      Attivita' sotto copertura
    1.  Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono  punibili  gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di
specifiche  ((operazioni  di polizia disposte ai sensi del comma 5,))
al  solo  fine  di  acquisire  elementi di prova in ordine ai delitti
commessi  con  finalita'  di terrorismo, anche per interposta persona
acquistano,   ricevono,  sostituiscono  od  occultano  denaro,  armi,
documenti,  ((stupefacenti)),  beni  ovvero  cose  che  sono oggetto,
prodotto,  profitto  o  mezzo  per  commettere il reato, o altrimenti
ostacolano   l'individuazione   della  provenienza  o  ne  consentono
l'impiego.
    2.  Per  le  stesse  indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed
agenti   di   Polizia  giudiziaria  possono  utilizzare  ((documenti,
identita))o  indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in
contatto   con   soggetti   e   siti  nelle  reti  di  comunicazione,
informandone  il  pubblico  ministero  ((al  piu' presto e comunque))
entro le 48 ore successive all'inizio delle attivita'.
    3.  Nei  procedimenti  per  i  delitti previsti dall'articolo 407
comma  2 lettera a) n. 4 del codice di procedura penale, si applicano
le  disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n.  419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172.
    4.  Le  operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli
ufficiali   di   Polizia   giudiziaria  appartenenti  agli  organismi
investigativi  della  Polizia  di  Stato  e dell'Arma dei carabinieri
specializzati   nell'attivita'   di   contrasto   al   terrorismo   e
all'eversione  e  della Guardia di finanza competenti nelle attivita'
di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.
    5.  L'esecuzione  delle  operazioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 e'
disposta,   secondo   l'appartenenza   del   personale   di   Polizia
giudiziaria,  dal  Capo  della  Polizia  o  dal  Comandante  generale
dell'Arma   dei  carabinieri  o  della  Guardia  di  finanza  per  le
attribuzioni  inerenti  ai  propri compiti istituzionali, ovvero, per
loro  delega,  rispettivamente  dal  questore  o  dal responsabile di
livello  provinciale  dell'organismo  di  appartenenza, ai quali deve
essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.
    6.  L'organo  che  dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare
preventiva  comunicazione  al  pubblico  ministero  competente per le
indagini,  indicando,  ((se  necessario  o  se  richiesto)), anche il
nominativo   dell'ufficiale   di   Polizia  giudiziaria  responsabile
dell'operazione,  ((nonche'  il  nominativo degli eventuali ausiliari
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo  a  cura del medesimo organo nel corso della operazione delle
modalita'  e  dei  soggetti  che  vi abbiano partecipato, nonche' dei
risultati della stessa.))
    7.  Gli  ufficiali  di  Polizia  giudiziaria possono avvalersi di
ausiliari,  ai quali si estende la causa di non punibilita' di cui al
comma 1.  Per  l'esecuzione  delle operazioni puo' essere autorizzata
l'utilizzazione  temporanea  di  beni  mobili ed immobili, nonche' di
documenti di copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e
con  gli  altri  Ministri  interessati.  ((Con lo stesso decreto sono
definite  le  forme  e  le  modalita'  per  il  coordinamento, a fini
informativi  e  operativi,  tra gli organismi investigativi di cui al
comma 4)).
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 51 c.p.:
              "Art.  51  (Esercizio di un diritto o adempimento di un
          dovere).  - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un
          dovere  imposto  da  una  norma  giuridica  o  da un ordine
          legittimo della pubblica Autorita', esclude la punibilita'.
              Se  un  fatto  costituente reato e' commesso per ordine
          dell'Autorita',  del  reato  risponde  sempre  il  pubblico
          ufficiale che ha dato l'ordine.
              Risponde  del  reato altresi' chi ha eseguito l'ordine,
          salvo  che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire
          a un ordine legittimo.
              Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando
          la   legge   non   gli   consente   alcun  sindacato  sulla
          legittimita' dell'ordine".
              - Per  il  testo  dell'art.  407  c.p.p.  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'art. 1.
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31
          dicembre  1991,  n.  419 (Istituzione del Fondo di sostegno
          per  le  vittime  di  richieste  estorsive) convertito, con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172:
              "Art.  10  (Disposizioni  processuali).  - 1. Quando e'
          necessario   per  acquisire  rilevanti  elementi  probatori
          ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei
          delitti  di  cui  agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter
          del  codice penale, il pubblico ministero puo', con decreto
          motivato,  ritardare  l'esecuzione  dei  provvedimenti  che
          applicano  una  misura  cautelare,  dell'arresto, del fermo
          dell'indiziato  di  delitto  o  del  sequestro. Nei casi di
          urgenza    il    ritardo   dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti  puo'  essere disposto anche oralmente, ma il
          relativo  decreto  deve  essere  emesso entro le successive
          quarantotto ore.
              2.  Per  gli  stessi  motivi  di  cui  al  comma  1 gli
          ufficiali   di   polizia  giudiziaria  possono  omettere  o
          ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato
          avviso,  anche  oralmente, al pubblico ministero competente
          per  le  indagini,  e  provvedono a trasmettere allo stesso
          motivato rapporto entro le successive quarantotto ore".