Art. 4. 
 
  I delitti  preveduti  dall'articolo  precedente  sono  giudicati  a
seconda, della  rispettiva  competenza,  dalle  Corti  d'assise,  dai
Tribunali e dai Pretori. 
 
  Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti  dal
Testo unico dello  disposizioni  legislative  sull'ordinamento  delle
Corti di assise, e da cinque giudici popolari  estratti  a  sorte  da
appositi  elenchi  di  cittadini  di  condotta,  morale  o   politica
illibata.