Art. 4. 
 
  Quando il Fondo speciale ed il capitale della Sezione autonoma  per
il  credito  alberghiero  e  turistico  avranno  raggiunto  i  limiti
previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, lettere a) e  b),
le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla predetta  Sezione,
in base all'art. 2 della presente legge, sono destinate,  tramite  il
bilancio dello Stato, al fondo di cui alla lettera c) del  precedente
art. 3 della presente legge.