Art. 4. Quando il Fondo speciale ed il capitale della Sezione autonoma per il credito alberghiero e turistico avranno raggiunto i limiti previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, lettere a) e b), le quote dell'imposta di soggiorno attribuite alla predetta Sezione, in base all'art. 2 della presente legge, sono destinate, tramite il bilancio dello Stato, al fondo di cui alla lettera c) del precedente art. 3 della presente legge.