Art. 4.
                       Facolta' dell'inventore
    1.  L'INAF  offre  al  personale  un  servizio  per  la  tutela e
valorizzazione  della  proprieta'  su  beni immateriali attraverso le
azioni dell'Ufficio di Innovazione Tecnologica (UIT).
    2.  Per  poter usufruire del servizio di cui al comma precedente,
il   personale   di  cui  all'art.  1,  comma  2  che  ha  conseguito
l'invenzione   deve   cedere  i  diritti  esclusivi  di  sfruttamento
dell'invenzione  all'INAF  sottoscrivendo l'apposito Atto di cessione
(allegato  A).  Per contro, l'INAF riconosce all'inventore il 50% dei
proventi  o  dei  canoni derivanti da ogni operazione di sfruttamento
del brevetto.
    3.  L'inventore  ha,  altresi',  facolta' di cedere in proprieta'
all'INAF i diritti di proprieta' su beni immateriali contro pagamento
di  un  corrispettivo  che  sara'  calcolato e versato solo se l'INAF
beneficera' del relativo sfruttamento economico.
    4.  E'  altresi' facolta' dell'inventore non sottoscrivere l'atto
di  cessione e depositare a proprio nome e a proprie spese domanda di
brevetto.  In  tal  caso l'inventore e' tenuto a fornire all'Istituto
piena  e  tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito,
alle  eventuali  estensioni,  nonche'  a  tutti  i  contratti  da lui
stipulati  che  abbiano  ad  oggetto  l'invenzione  o  altro  trovato
brevettato,  nonche' di eventuali attivita' di sfruttamento economico
diretto dell'invenzione.
    5.  Ai  fini  della  protezione e sfruttamento dell'invenzione da
parte dell'INAF si applicano le disposizioni previste nella Procedura
brevetti (allegato B) e nel successivo art. 6, comma 1.
    6.  Qualora  l'inventore  decida  di  vendere  a  terzi i diritti
brevettuali,   l'INAF   puo'  esercitare  su  questi  un  diritto  di
prelazione   entro   tre   mesi   dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione da parte dell'inventore.