Art. 4. L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici "Si posterieurement a' cette infraction, la loi prevoit l'application d'une peine plus legere, le delinquant doit en beneficier" deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo gia' condannato con sentenza passata in giudicato non potra' beneficiare di una legge che, posteriormente alla sentenza stessa, prevede l'applicazione di una pena piu' lieve. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - COSSIGA - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO