Art. 4.
                      (Recesso del conduttore)

  E'  in  facolta'  delle  parti  consentire  contrattualmente che il
conduttore  possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso  al  locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima
della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
  Indipendentemente  dalle  previsioni  contrattuali  il  conduttore,
qualora  ricorrano  gravi  motivi, puo' recedere in qualsiasi momento
dal  contratto  con  preavviso  di almeno sei mesi da comunicarsi con
lettera raccomandata.