Art. 4. Riconoscimento della qualifica di profugo Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo e' riconosciuta, a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente. Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Valle d'Aosta il presidente della Giunta regionale. I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere il riconoscimento della qualifica entro un anno dalla data suddetta. Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone l'articolo 37. Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati: 1) le generalita' complete; 2) la localita' di attuale residenza in Italia; 3) il territorio di provenienza; 4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio. La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.