Art. 4.

  I  dipendenti  pubblici,  civili  e  militari, per i quali risulti,
sulla  base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza
ad  associazioni  segrete  ai  sensi dello articolo 1, possono essere
sospesi   dal  servizio,  valutati  il  grado  di  corresponsabilita'
nell'associazione,   la  posizione  ricoperta  dal  dipendente  nella
propria  amministrazione  nonche' l'eventualita' che la permanenza in
servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilita' del
dipendente stesso.
  Le  amministrazioni  competenti  devono  inviare immediatamente gli
atti all'autorita' giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei
confronti  di  tutti  i  soggetti  di  cui  al  comma precedente. Gli
accertamenti  istruttori  sono  svolti da chi esercita le funzioni di
capo del personale nell'amministrazione di appartenenza.
  Conclusi   gli   accertamenti,  gli  atti  sono  trasmessi  ad  una
commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri,
composta:
    da  un  presidente  di  sezione  del  Consiglio  di Stato, che la
presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato;
    da  un  magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
consigliere di cassazione, designato dal primo presidente della Corte
di cassazione;
    da  un  magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
consigliere  della  Corte  dei  conti, designato dal presidente della
Corte dei conti;
    da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa;
    da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri;
    da   un   professore   ordinario   di  materie  giuridiche  nelle
universita', designato dal Ministro della pubblica istruzione.
  La    commissione    decide,   con   provvedimento   motivato,   il
proscioglimento  ovvero  la sanzione da irrogare. Essa ha sede presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e si avvale dei suoi uffici.
  Per  lo  svolgimento  del  procedimento  disciplinare sia nel corso
degli  accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta,
si  osservano,  in  quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di
rispettiva appartenenza degli inquisiti.
  Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma non
si  applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e
militari. Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme
in materia di competenze e procedure disciplinari.
  Ai   dipendenti   pubblici,   civili   e   militari,   riconosciuti
responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le
sanzioni   disciplinari   previste   dai  rispettivi  ordinamenti  di
appartenenza.
  Le    sanzioni    debbono    essere   commisurate   al   grado   di
corresponsabilita'  del dipendente nell'associazione segreta, nonche'
alla   posizione   dal   medesimo   ricoperta  nello  ordinamento  di
appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.
  La  sospensione  dal  servizio,  disposta ai sensi del primo comma,
cessa  di  avere  efficacia  qualora, entro il termine di centottanta
giorni  dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata l'azione
penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare.
  Le  disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma si applicano,
altresi',  ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente
o  prevalentemente  attivita'  economica  ed  ai dipendenti di enti e
societa' concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili
di  appartenere  ad  associazioni  segrete.  Per  lo  svolgimento del
procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in
quanto  applicabili,  le  disposizioni  dei  rispettivi  contratti ed
accordi di lavoro.
  I  componenti  degli organi di amministrazione e di controllo degli
enti   pubblici,   compresi  quelli  che  svolgono  esclusivamente  o
prevalentemente  attivita'  economica,  degli  enti  e delle societa'
concessionari  di pubblici servizi, nonche' delle societa' per azioni
di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad
associazioni   segrete  ai  sensi  dell'articolo  1,  possono  essere
revocati  dagli  organi competenti alla nomina. La revoca disposta ai
sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa.
  Le  disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli
amministratori  ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e
2459 del codice civile.
  Per  i  dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi
decimo,   undicesimo   e   dodicesimo,  la  cui  nomina,  proposta  o
designazione  spetti  ad  organi  regionali, nonche' per i componenti
degli  organi  di  controllo o di amministrazione di societa' che, in
forza  di  provvedimenti  regionali,  siano concessionari di pubblici
servizi,  le  regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei
principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.