Art. 4. Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del codice penale, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia: a) il cittadino che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3; b) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene; c) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.