Art. 4. 1. Alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 (a), e' aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria (( se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco" )). 2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 (a) , la lettera e) e' soppressa. 3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780 (a), e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati, (( entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, )) gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219 (b) , e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresi' le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici gia' stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto". 4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a), e' sostituito dai seguenti: "Nei casi di non idoneita' statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresi' essere presentato al comune un progetto di (( completo )) adeguamento redatto da un professionista abilitato (( ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, )) da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento. Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (c) , deve essere effettuato il deposito del progetto di (( completo )) adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima (c) . Il certificato di idoneita' statica e' depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente. Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780 (d). Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneita' sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicita' della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneita' sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, e' subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneita' sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verra' restituita all'interessato. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato e' stato dichiarato estinto per qualsiasi causa. (( Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei )) (( termini previsti dalla legge, il sindaco ha facolta' di fare )) (( eseguire i lavori in danno degli inadempienti". )) 5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298 (a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento". 6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. (( Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti " )). 7. Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a), e' sostituito dal seguente: "A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresi' rilasciato il certificato di abitabilita' o agibilita' anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneita' di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni". 8. Dopo il quindicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a), e' aggiunto il seguente: "Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato puo' presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente". 9. Le modalita' per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto. -------------------------------------------------------
(a) Il testo vigente dell'art. 35 della legge n. 47/1985 e' riportato in appendice. (b) La legge n. 445/1908 reca disposizioni per provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria. La legge n. 1086/1971 reca norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. La legge n. 64/1974 reca provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. La legge n. 219/1981 reca interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. (c) Il testo degli articoli 1, 4 e 7 della legge n. 1086/1971 e' riportato in appendice. (d) L'art. 2 del D.L. n. 656/1985 cosi' recita: "Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicita' della zona gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa". APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 4: Il testo vigente dell'art. 35 della legge n. 47/1985 e' il seguente: "Art. 35 (Procedimento per la sanatoria). - La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda e' corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari alla meta' dell'oblazione, quale prima rata. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1 ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento. Alla domanda devono essere allegati: a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria; b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresi' essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco; c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonche' copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 36; d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa e' situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34. (( Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con )) (( il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono )) (( determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, )) (( n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione )) (( di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in deroga )) (( alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 )) (( novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio )) (( 1981, n. 219, )) (( e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere )) (( previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio )) (( 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in )) (( rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresi' le )) (( disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, )) (( tenuto conto dei criteri tecnici gia' stabiliti con le )) (( ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal )) (( terremoto. Per le costruzioni realizzate prima della )) (( dichiarazione di sismicita' della zona, gli accertamenti sono )) (( eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa. )) (( Nei casi di non idoneita' statica delle costruzioni esistenti )) (( in zone non dichiarate sismiche deve altresi' essere presentato )) (( al comune in progetto di completo adeguamento redatto da un )) (( professionista abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974, )) (( n. 64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione )) (( della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la )) (( certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve )) (( essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data )) (( dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento. )) (( Nei casi di costruzioni di cui all'art. 1 della legge 5 )) (( novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del )) (( progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi )) (( prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il )) (( certificato di idoneita' statica e' depositato negli stessi )) (( termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli )) (( altri casi, nel termine di cui al comma precedente. )) (( Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo )) (( la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le )) (( disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene )) (( conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 )) (( del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla )) (( legge 24 dicembre 1985, n. 780. )) (( Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo )) (( sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel )) (( progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneita' )) (( sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima )) (( dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la )) (( loro volumetria, del grado di sismicita' della zona su cui esse )) (( sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il )) (( decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti )) (( lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data )) (( di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non )) (( occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione )) (( preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la )) (( certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni )) (( dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale )) (( l'idoneita' sismica della costruzione viene attestata da un )) (( professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il )) (( certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia )) (( sismica. )) (( Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in )) (( sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, e' )) (( subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto )) (( al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del )) (( vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima )) (( dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di )) (( idoneita' sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione )) (( dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione )) (( dell'avvenuto deposito verra' restituita all'interessato. )) (( Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per )) (( quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato e' )) (( stato dichiarato estinto per qualsiasi causa. )) (( Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei )) (( termini previsti dalla legge, il sindaco ha facolta' di fare )) (( eseguire i lavori in danno degli inadempienti. )) Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un quarto dell'intero, maggiorato del 10 per cento in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, in ragione di anno e' versata entro i successivi sessanta giorni. Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'articolo 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione. Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria puo' completare sotto la propria responsabilita' le opere di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilita' dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo. Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell' art. 37 la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio, nonche' della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento". Il diniego di sanatoria e' notificato al richiedente. Ogni controversia relativa all'oblazione e' devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti. Nelle ipotesi previste nell'art. 32 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso art. 32. (( A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene )) (( altresi' rilasciato il certificato di abitabilita' o agibilita' )) (( anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, )) (( qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni )) (( vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal )) (( certificato di idoneita' di cui alla lettera b) del terzo comma )) (( e di prevenzione degli incendi e degli infortuni. )) Le modalita' di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. (( Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a )) (( favore del presentatore della domanda di concessione in )) (( sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, )) (( l'interessato puo' presentare istanza di rimborso )) (( all'intendenza di finanza territorialmente competente". )) Con riferimento alla nota (c) all'art. 4: Gli articoli 1, 4 e 7 della legge n. 1086/1971 cosi' recitano: "Art. 1. - Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica. Sono considerate opere di conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'". "Art. 4. - Le opere di cui all'art. 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. L'ufficio del genio civile restituira' al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'art. 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle provincie e dei comuni aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere". "Art. 7. - Tutte le opere di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente precisera' altresi' i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente. Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono".