Art. 4. 
  1. Ove  non  sia  gia'  direttamente  stabilito  per  legge  o  per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute  a  determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro  competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione  del  provvedimento
finale. 
  2. Le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma  1  sono  rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.