Art. 4. 1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unita' sanitaria locale competente. 2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo e' svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. 3. I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dal coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale. 4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141. 5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore. .art)4;
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 141 del R.D. n. 1238/1939 si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 365 del codice penale si veda la precedente nota all'art. 3.