Art. 4. 
                      Elargizione ai superstiti 
  1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto
di ferite o lesioni riportate in conseguenza  dello  svolgersi  delle
azioni od  operazioni  di  cui  all'articolo  1  e'  corrisposta  una
elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu'  soggetti,
di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo  6  della
legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo  2  della
legge 4 dicembre 1981, n. 720. 
  2. L'elargizione di cui  al  comma  1  e'  corrisposta  altresi'  a
soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di  coniugio,
che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi
tre anni precedenti l'evento ed  ai  conviventi  more  uxorio;  detti
soggetti  sono  all'uopo  posti,  nell'ordine  stabilito  dal  citato
articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli  e  le
sorelle conviventi a carico. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  6 della legge n. 466/1980, come
          sostituito dall'art. 2 della legge n.  720/1981  (Modifiche
          ed  integrazioni  degli  articoli  5, 6 e 10 della legge 13
          agosto 1980, n. 466), cosi' recita:
             "Art.  6. - La speciale elargizione di cui alla presente
          legge ed alle altre in essa richiamate,  nei  casi  in  cui
          compete  alle  famiglie, e' corrisposta secondo il seguente
          ordine:
              1) coniuge superstite e figli se a carico;
              2)  figli,  in  mancanza del coniuge superstite o se lo
          stesso non abbia diritto a pensione;
              3) genitori;
              4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
             Fermo  restando  l'ordine sopraindicato per le categorie
          di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito  di  ciascuna  di
          esse,   si  applicano  le  disposizioni  sulle  successioni
          legittime stabilite dal codice civile".