Art. 4 
          Programma triennale per le aree naturali protette 
 
  1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito
denominato "programma", sulla base delle linee  fondamentali  di  cui
all'articolo 3, comma 2, dei dati della carta della  natura  e  delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legge dello stato: 
a) specifica i territori che formano oggetto del sistema  delle  aree
   naturali  protette  di  interesse  internazionale,   nazionale   e
   regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni  di  legge,
   statali e regionali,  operando  la  necessaria  delimitazione  dei
   confini; 
b) indica  il  termine  per  l'istituzione  di  nuove  aree  naturali
   protette o per l'ampliamento e la modifica  di  quelle  esistenti,
   individuando la delimitazione di massima delle aree stesse; 
c) definisce il riparto delle disponibilita' finanziarie per ciascuna
   area  e  per  ciascun  esercizio  finanziario,  ivi   compresi   i
   contributi in conto capitale per l'esercizio di attivita' agricole
   compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero  con  recupero
   di sistemi tradizionali, funzionali  alla  protezione  ambientale,
   per il recupero e il restauro delle aree di  valore  naturalistico
   degradate, per il restauro e l'informazione ambientali; 
d) prevede contributi in conto capitale per le attivita'  nelle  aree
   naturali protette istituite dalle  regioni  con  proprie  risorse,
   nonche' per progetti delle  regioni  relativi  all'istituzione  di
   dette aree; 
e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali  debbono  uniformarsi
   lo stato, le regioni  e  gli  organismi  di  gestione  delle  aree
   protette  nell'attuazione  del  programma  per  quanto   di   loro
   competenza, ivi compresi i compiti relativi alla  informazione  ed
   alla educazione ambientale delle  popolazioni  interessate,  sulla
   base dell'esigenza di unitarieta' delle aree da proteggere. 
  2. Il programma e' redatto anche sulla base  delle  indicazioni  di
cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 
  3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o
l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse  locale  e
di aree verdi urbane e  suburbane,  prevedendo  contributi  a  carico
dello stato per la loro istituzione  o  per  il  loro  ampliamento  a
valere sulle disponibilita' esistenti. 
  4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al  comma
3, avviene a mezzo di intese,  eventualmente  promosse  dal  ministro
dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla  base  di  specifici
metodi  e  criteri  indicati  nel  programma  triennale   dell'azione
pubblica per la tutela dell'ambiente di  cui  alla  legge  28  agosto
1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri e' condizione per  la
concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge. 
  5. Proposte relative al  programma  possono  essere  presentate  al
comitato da ciascun  componente  del  comitato  stesso,  dagli  altri
ministri, da regioni non facenti parte  del  comitato  e  dagli  enti
locali,  ivi  comprese  le  comunita'  montane.   Le   proposte   per
l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento  di
aree naturali protette esistenti possono essere  altresi'  presentate
al comitato, tramite il ministro dell'ambiente, dalle associazioni di
protezione ambientale individuate ai  sensi  dell'articolo  13  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini  iscritti
nelle liste elettorali. 
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al
comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il  programma
e' pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana.  Il
programma ha durata triennale ed e'  aggiornato  annualmente  con  la
stessa  procedura.  In  sede  di  attuazione  del   primo   programma
triennale, il programma stesso finalizza  non  meno  di  meta'  delle
risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti,  a
quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le  altre
risorse disponibili per le  finalita'  compatibili  con  la  presente
legge ed in particolare con quelle degli articoli 7,  12,  14  e  15,
ede'  predisposto   sulla   base   degli   elementi   conoscitivi   e
tecnicoscientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e  le
amministrazioni statali e regionali. 
  7. Qualora il programma non venga adottato dal comitato nel termine
previsto dal comma 6, si provvede  con  decreto  del  presidente  del
consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  consiglio  dei
ministri, su proposta del ministro dell'ambiente. 
  8. In vista della formulazione  del  programma  e'  autorizzata  la
spesa da parte del ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi  per
il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per  l'avvio  delle  attivita'
connesse alla predisposizione della carta della  natura  nonche'  per
attivita' di informazione ed educazione ambientale. 
  9.  Per  l'attuazione  del  programma  ed  in  particolare  per  la
redazione del piano per il parco  di  cui  all'articolo  12,  per  le
iniziative per la promozione economica e sociale di cui  all'articolo
14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15,
nonche' per interventi connessi a misure provvisorie di  salvaguardia
e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti  per  la
valorizzazione e fruibilita' delle aree, e' autorizzata la  spesa  di
lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993  e  lire
92 miliardi per il 1994. 
 
          Note all'art. 4:
          -   Il   testo   dell'art.   1   della  legge  n.  979/1982
          (Disposizioni per la difesa del mare) e' il seguente:
          "Art. 1. - Il Ministro della  marina  mercantile  attua  la
          politica  intesa  alla  protezione  dell'ambiente marino ed
          alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del  mare,
          provvedendo  alla formazione, di intesa con le regioni, del
          piano generale di difesa del  mare  e  delle  coste  marine
          dall'inquinamento  e di tutela dell'ambiente marino, valido
          per  tutto  il  territorio  nazionale,  tenuto  conto   dei
          programmi  statali  e  regionali anche in materie connesse,
          degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.
          Tale piano, di durata  non  inferiore  ad  quinquennio,  e'
          approvato  dal  CIPE. Con la stessa procedura sono adottate
          le  eventuali  modifiche  e  varianti  che  si   rendessero
          necessarie   in   relazione   alla  evoluzione  orografica,
          urbanistica, economica ed ecologica delle coste.
          Il  piano  delle  coste  indirizza, promuove e coordina gli
          interventi e le attivita' in materia di difesa del  mare  e
          delle  coste  dagli  inquinamenti e di tutela dell'ambiente
          marino, secondo criteri di programmazione e con particolare
          rilievo  alla  previsione   degli   eventi   potenzialmente
          pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli
          effetti   e   per  contrastarli  una  volta  che  si  siano
          determinati.
          Ai fini della  formazione  del  piano,  il  Ministro  della
          marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte
          di  piano relative al rispettivo territorio. Entro sessanta
          giorni da  tale  comunicazione  il  Ministro  della  marina
          mercantile  sente  la Commissione consultiva interregionale
          di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n.  281,  al
          fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte
          delle  regioni stesse che concorreranno alla formazione del
          piano.
          Entro  i  successivi  trenta  giorni  le  regioni   debbono
          comunque  esprimere  il loro motivato avviso sulle proposte
          formulate dal Ministro della marina mercantile.
          Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il
          Ministro della marina mercantile procede autonomamente.
          Il Ministro della marina  mercantile  provvede  altresi'  a
          regolare   l'esercizio   delle   attivita'   marittime   ed
          economiche  nel  mare  territoriale  e  nelle  aree  marine
          esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la
          Consulta   per   la  difesa  del  mare  degli  inquinamenti
          istituita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri del 4 ottobre 1979".
          -  La legge n. 305/1989 reca: "Programmazione triennale per
          la tutela dell'ambiente".
          -  Il  testo  dell'art.  13   della   legge   n.   349/1986
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale) e' il seguente:
          "Art.  13.  - 1. Le associazioni di protezione ambientale a
          carattere nazionale e  quelle  presenti  in  almeno  cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto, nonche' dalla continuita' dell'azione e della  sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta.
          2.  Il  Ministro,  al  solo  fine di ottenere, per la prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne  di  cui  al precedente art. 12, comma 1, lettera c),
          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento".