Art. 4. 
                     Accertamento dell'handicap 
  1. Gli accertamenti relativi alla  minorazione,  alle  difficolta',
alla  necessita'  dell'intervento  assistenziale  permanente  e  alla
capacita' complessiva individuale residua,  di  cui  all'articolo  3,
sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre  1990,  n.  295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto  nei  casi
da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.