Art. 4. (( 1. Presso gli istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti )) i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento: a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; (( a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici )) (( per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito )) (( del prestito bibliotecario; )) b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale. (( 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il )) (( Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa )) (( indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi, con )) (( regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di )) (( entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) (( 3. La gestione dei servizi e' affidata in concessione, con )) (( divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto )) (( competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte )) (( valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche )) (( costituenti societa' o cooperative. )) 4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata per una sola volta. 5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali (( e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza. )) 5-bis. (( Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla )) (( legge 30 marzo 1965, n. 340, nonche' dal relativo regolamento )) (( di esecuzione approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249 (a), affluiscono ad )) (( apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per )) (( essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di )) (( previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. )) 5-ter. (( Il Ministero per i beni culturali e ambientali )) (( puo' concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna )) (( senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del )) (( Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il )) (( canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il )) (( concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il )) (( soprintendente competente provvede al rilascio delle relative )) (( concessioni. ))
(a) La legge n. 340/1965 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1249/1971 recano norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichita' e belle arti.