Art. 4. Regime del deposito fiscale 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale. 2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito e' subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa. 3. Il depositario autorizzato e' obbligato: a) a prestare cauzione, secondo le modalita' e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Per il gas metano la cauzione e' prestata secondo le misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102 (a). (( Resta ferma la facolta' del depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui alla presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa; )) b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti. 4. I depositi fiscali (( si intendono compresi nel circuito doganale e )) sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio. 5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i depositi di oli minerali di capacita' superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita' superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacita' inferiore quando risponde ad effettive necessita' operative e di approvvigionamento. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta. ____________________ (a) Il testo dell'art. 10 del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15 (Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, e' il seguente: "Art. 10. - Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e' assoggettato ad imposta di comsumo nella misura di lire trenta al metro cubo. L'imposta e' dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori. Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato i bombole o in qualsiasi altro contenitore, e' dovuta una corrispondente sovrimposta di confine. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al settanta per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al settanta per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro. Per le miscele di gas, metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas ottenuto nelle officine del gas di citta', con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di matano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese. Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto- legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente art. 7 sono riservati allo Stato".