Art. 4.
                   Dotazioni organiche aggiuntive
 1. Per l'anno scolastico 1993-1994, la consistenza delle dotazioni
   organiche  aggiuntive,  prevista  dall'articolo  13,  comma primo,
   della  legge 20 maggio 1982, n. 270, per la scuola materna, per la
   scuola  media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
   superiore,  ivi  compresi i licei artistici e gli istituti d'arte,
   e'  ridotta  in misura pari ai collocamenti a riposo del personale
   docente  di  ruolo  e,  comunque,  entro il limite del quattro per
   cento  della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo
   12 della medesima legge.
  2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, la consistenza delle
   predette  dotazioni  organiche  aggiuntive e' stabilita in ragione
   del tre per cento della dotazione organica come sopra determinata.
  3. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive
   e'  finalizzata  alla  copertura di posti e cattedre da attribuire
   alle  supplenze annuali, nonche' di posti comunque disponibili per
   l'intero  anno scolatico, in misura prevalente rispetto a tutte le
   altre  attivita'  previste  dall'articolo 14 della legge 20 maggio
   1982,  n.  270,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, e
   comunque,  nell'ambito  delle quote attualmente stabilite per tali
   attivita'.  Resta  salvo  per  la  provincia di Bolzano il comma 6
   dell'articolo  15  del  decreto-legge  6  novembre  1989,  n. 357,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 dicembre 1989, n.
   417.
 
          Note all'art. 4:
             - L'art. 13, comma 1,  della  legge  n.  270/1982,  reca
          revisione  della  disciplina del reclutamento del personale
          docente della scuola  materna,  elementare,  secondaria  ed
          artistica,  ristrutturazione  degli  organici,  adozione di
          misure idonee ad evitare  la  formazione  di  precariato  e
          sistemazione   del  personale  precario  esistente,  e'  il
          seguente:
             "Art.  13  (Determinazione   di   dotazioni   aggiuntive
          all'organico).  -  Le  dotazioni  organiche  determinate ai
          sensi  del  precedente  art.  12  sono  aumentate  di   una
          dotazione  aggiuntiva  risultante  dall'applicazione  di un
          incremento percentuale medio del  5  per  cento,  calcolato
          sulla  consistenza  complessiva  delle  predette  dotazioni
          organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta,
          stabilita dal successivo art. 20, per la prima applicazione
          della presente legge".
             -  L'art.  14  della  legge  n.  270/1982,  per  il  cui
          riferimento si veda nota precedente, e il seguente:
             "Art. 14 (Utilizzazione del personale docente di ruolo).
          -  La  utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive
          deve contribuire nella scuola elementare  e  media,  e  per
          quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare
          una  programmazione educativa secondo quanto previsto dalla
          legge 4  agosto  1977,  n.  517,  assicurando  peraltro  il
          soddisfacimento  in  via  prioritaria,  nell'ordine,  delle
          seguenti esigenze:
               a) copertura dei posti di insegnamento che non possono
          concorrere a costituire cattedre o posti orario;
               b)   copertura  dei  posti  di  insegnamento  comunque
          vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi
          nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
               c) sostituzione dei docenti destinati  ai  compiti  di
          cui al successivo sesto comma;
               d)    sostituzione   dei   docenti   impegnati   nella
          realizzazione delle scuole a tempo pieno;
               e)   sostituzione   dei   docenti   impegnati    nello
          svolgimento  dei corsi di istruzione per adulti finalizzati
          al conseguimento dei titoli di studio e per  l'insegnamento
          nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
               f)  sostituzione  dei  docenti utilizzati ai sensi del
          nono comma, secondo periodo del presente articolo.
             A tal fine  il  provveditore  agli  studi  definisce  il
          contingente  su  base  distrettuale  ed  assegna  a ciascun
          circolo  o  scuola,  in   relazione   alle   esigenze,   un
          contingente  di  docenti  della dotazione aggiuntiva per la
          scuola materna, elementare e media.
             In caso  di  eccedenza  detto  personale  dovra'  essere
          utilizzato  prioritariamente  presso  circoli  didattici  o
          scuole  medie  dello  stesso  distretto  o  del   distretto
          viciniore.
             Nelle   scuole  secondarie  superiori  i  docenti  della
          dotazione aggiuntiva sono assegnati dal  provveditore  agli
          studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) ed
          f) del primo comma.
             Il  personale docente della dotazione aggiuntiva dipende
          dal circolo didattico  o  dalle  scuole  in  cui  e'  stato
          assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
            Il  personale  docente  di  ruolo, incluso - nel rispetto
          delle priorita'  indicate  nel  primo  comma  del  presente
          articolo  -  quello  delle dotazioni aggiuntive, che sia in
          possesso di specifici  requisiti,  puo'  essere  utilizzato
          anche  per  periodi di tempo determinati, per tutto o parte
          del normale orario di  servizio,  in  attivita'  didattico-
          educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione
          di  ciascun  circolo  didattico o scuola, secondo criteri e
          modalita' da  definirsi  mediante  apposita  ordinanza  del
          Ministro  della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio
          nazionale  della  pubblica  istruzione,   con   particolare
          riferimento  alle  attivita'  di sostegno, di recupero e di
          integrazione degli  alunni  portatori  di  handicaps  e  di
          quelli    che    presentano   specifiche   difficolta'   di
          apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita'
          integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.
             E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola  me-
          dia,  al  secondo  comma  dell'art.  7 della legge 4 agosto
          1977,   n.   517,   che   stabilisce    la    utilizzazione
          dell'insegnante   di   sostegno   nel  limite  di  sei  ore
          settimanali per ciascuna classe.
             I docenti di ruolo, a domanda o con  il  loro  consenso,
          possono  essere  utilizzati  per  corsi  ed  iniziative  di
          istruzione degli adulti  finalizzati  al  conseguimento  di
          titoli di studio.
             L'utilizzazione  del  personale  docente  secondo quanto
          previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo  e'
          disposta  dal direttore didattico o dal capo dell'istituto,
          nei limiti  numerici  risultanti  dalla  disponibilita'  di
          personale  di  ruolo  assegnato  al  circolo o alla scuola,
          purche'  il  personale   docente   cosi'   utilizzato   sia
          sostituibile  con personale di ruolo assegnato al circolo o
          alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita'  di  cui
          al  presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali
          o totali dal servizio per i  docenti  di  ruolo  che  siano
          impegnati  in  attivita' di aggiornamento o che frequentino
          regolarmente i corsi per  il  conseguimento  di  titoli  di
          specializzazione  e  di  perfezionamento  attinenti la loro
          utilizzazione e richiesti dalle leggi e  dagli  ordinamenti
          scolastici,  ivi  compresi  i  corsi  di cui all'art. 8 del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
          970, purche' organizzati, nell'ambito delle  disponibilita'
          finanziarie  previste dall'apposito capitolo dello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero   della   pubblica
          istruzione,  o  direttamente  dal  Ministero della pubblica
          istruzione, o sulla base  di  convenzioni  a  tal  fine  da
          questo    stipulate,   da   istituti   universitari.   Alle
          convenzioni con gli istituti universitari si  applicano  le
          disposizioni  di cui all'art. 66 del decreto del Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
             Il Ministro della pubblica istruzione puo'  disporre,  a
          partire  dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di
          personale ispettivo, direttivo  e  docente  di  ruolo,  che
          abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore
          a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della
          scuola,     presso    organi    centrali    e    periferici
          dell'amministrazione    scolastica,     presso     istituti
          universitari,  istituzioni  culturali o di ricerca, nonche'
          presso enti e associazioni  aventi  personalita'  giuridica
          che,  per finalita' statutaria, operino nel campo formativo
          e scolastico.
             L'utilizzazione puo' essere disposta  per  programmi  di
          ricerca  o  per iniziative, nel campo educativo scolastico,
          ritenuti  di  rilevante  interesse  per   la   scuola,   da
          concordarsi  con  l'istituzione  interessata  e  secondo le
          modalita' e criteri stabiliti dal Ministro  della  pubblica
          istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione.
             Il periodo di utilizzazione nelle attivita'  di  cui  al
          precedente quartultimo comma non puo' superare un sessennio
          continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per
          piu'  di  due  volte  nel corso della carriera dello stesso
          insegnante per una durata complessiva non superiore a  nove
          anni.
             Il  personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di
          ogni  ordine  e   grado,   nonche'   quello   che   risulti
          eventualmente   in   soprannumero,   sara'   in  ogni  caso
          utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove  necessario,
          di  supplenze  di  durata  inferiore  a  cinque  mesi  o di
          attivita'   inerenti   al   funzionamento   degli    organi
          collegiali".
             -  Il testo dell'art. 15, comma 6, del D.L. n. 357/1989,
          (Norme in  materia  di  reclutamento  del  personale  della
          scuola)   e'  il  seguente:    "Ai  fini  dell'applicazione
          dell'art. 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988,  n.  67,
          per  lo  svolgimento  delle attivita' di cui ai commi 6 e 9
          dell'art. 14 della legge 20  maggio  1982,  n.  270,  nelle
          scuole  di  cui  al presente articolo si provvede anche con
          personale supplente nel  limite  del  15  per  cento  delle
          dotazioni  aggiuntive,  qualora  i relativi posti non siano
          coperti".