Art. 4. Dotazioni organiche aggiuntive 1. Per l'anno scolastico 1993-1994, la consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive, prevista dall'articolo 13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la scuola materna, per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' ridotta in misura pari ai collocamenti a riposo del personale docente di ruolo e, comunque, entro il limite del quattro per cento della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge. 2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, la consistenza delle predette dotazioni organiche aggiuntive e' stabilita in ragione del tre per cento della dotazione organica come sopra determinata. 3. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive e' finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonche' di posti comunque disponibili per l'intero anno scolatico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attivita' previste dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque, nell'ambito delle quote attualmente stabilite per tali attivita'. Resta salvo per la provincia di Bolzano il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
Note all'art. 4: - L'art. 13, comma 1, della legge n. 270/1982, reca revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente, e' il seguente: "Art. 13 (Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico). - Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente art. 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo art. 20, per la prima applicazione della presente legge". - L'art. 14 della legge n. 270/1982, per il cui riferimento si veda nota precedente, e il seguente: "Art. 14 (Utilizzazione del personale docente di ruolo). - La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze: a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario; b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori; c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma; d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno; e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori; f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo. A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media. In caso di eccedenza detto personale dovra' essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) ed f) del primo comma. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorita' indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattico- educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti. E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola me- dia, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo e scolastico. L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di cui al precedente quartultimo comma non puo' superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per piu' di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni. Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, sara' in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attivita' inerenti al funzionamento degli organi collegiali". - Il testo dell'art. 15, comma 6, del D.L. n. 357/1989, (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola) e' il seguente: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti".