Art. 4. Interventi concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente comma e' fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo. 2. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli. 3. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento (( individuati dallo stesso Ministro dell'interno. Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attivita' di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. )) 4. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonche' a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni. 5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158. (( 5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono )) (( prorogati i termini previsti per legge o per disposizione )) (( amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle )) (( norme di sicurezza e prevenzione incendi. ))
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge n. 384/1991 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti) e' il seguente: "2. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, le modalita' di pagamento delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni e integrazioni, possono prevedere l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi. Fino all'adozione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, l'entita' del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 e all'art. 6 della citata legge n. 966 del 1965, e' commisurata alle prestazioni effettuate nel semestre o nell'anno precedente". - Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge n. 425/1985 (Norme di contabilizzazione dei versamenti effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per i servizi resi dai vigili del fuoco) e' il seguente: "Le modalita' di cui all'art. 1 saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro". Per completezza di informazione si riporta anche il testo dell'art. 1 della cennata legge n. 425/1985: "Art. 1. - Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernenti le modalita' di pagamento dei servizi resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai privati ai sensi dell'art. 1 della legge medesima, e viene modificato l'art. 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: 'previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo art. 6'". - La legge n. 966/1965 reca norme sulla disciplina delle tariffe delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento. Si trascrive il testo dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), e dell'art. 6 richiamati nel presente articolo: "Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere: a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo art. 4, nonche' l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita' delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;". "Art. 6. - La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati numeri 1, 2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennita' orarie ed alle eventuali indennita' di missione spettanti al personale che dovra' effettuare le prestazioni. Il versamento in Tesoreria e' eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'art. 230 del citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609. L'esecuzione del servizio e' subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal comandante provinciale o dal direttore del Centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma". N.B. - L'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 425, ha disposto che con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2 della predetta legge e' abrogato l'art. 6 soprariportato. - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 577/1982 (Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio) e' il seguente: "Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede: a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma; b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi; d) ad eseprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi; e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro. Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10. All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente". - L'art. 2, comma 7, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: "7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ". - L'elenco n. 4, allegato alla suddetta legge n. 537/1993, contiene il richiamo ad una numerosa serie di procedimenti amministrativi previsti da disposizioni o leggi tra cui il procedimento di certificazione di prevenzione incendi (legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - La legge n. 818/1984 reca: "Nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - L'art. 22 della legge n. 128/1990 sostituisce l'art. 6 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), con il seguente: "Art. 6. - 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino al 30 giugno 1994. 2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990. Si osservano le disposizioni dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 11 della legge n. 158/1991 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative) e' il seguente: "Art. 11 (Integrazione dell'istanza per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi). - 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 20 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e' fissato improrogabilmente al 31 dicembre 1991. 2. Entro lo stesso termine e' consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni. 3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli".