Art. 4.
                       Interventi concernenti
               il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
  1. Allo scopo di provvedere alle  momentanee  deficienze  di  fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali
antincendi  ed  il  centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici
accreditamenti  sui  vari  capitoli   di   spesa,   viene   stanziata
annualmente  la  somma  occorrente  in apposito capitolo da istituire
nello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno.  Le  somme
accreditate  alle  scuole  centrali  antincendi,  al  centro studi ed
esperienze ed ai comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  sullo
stanziamento  di  detto  capitolo  debbono  essere  versate presso la
competente sezione di tesoreria provinciale con  imputazione  in  uno
speciale  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  quando
cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e,  in  ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per l'esercizio
finanziario  1993  l'ammontare  del fondo di cui al presente comma e'
fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
a stabilire, con decreto da  emanare  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  sottoposto al visto di registrazione della Corte dei
conti, i criteri per l'impiego del fondo.
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto   per   i   servizi   antincendi
aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991,
n.  384,  fino  all'emanazione  del regolamento di cui al primo comma
dell'articolo 2 della legge 8  agosto  1985,  n.  425,  i  versamenti
eseguiti  o  da  eseguirsi  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 26
luglio 1965, n. 966, e successive  modificazioni,  relative  ai  soli
servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della
citata  legge  26  luglio  1965,  n. 966, e successive modificazioni,
assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli.
  3. Nel termine di centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle  norme
tecniche  organiche  e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi
di spettacolo e intrattenimento (( individuati dallo stesso  Ministro
dell'interno.  Entro  lo  stesso  termine  il  Ministro  dell'interno
provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ad emanare  la  disciplina  organica  dei  servizi  di  vigilanza  da
realizzarsi  all'interno  delle attivita' di spettacolo e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))
  4.  Il  termine  per  l'emanazione  del  regolamento  relativo   al
procedimento   di  certificazione  di  prevenzione  incendi,  di  cui
all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in  vigore  di
detto  regolamento  a  norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima
legge, e' consentita la  prosecuzione  dell'attivita'  a  coloro  che
hanno  ottenuto  il  nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai
sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto
dell'articolo 22 della legge 31 maggio  1990,  n.  128,  fino  al  30
giugno  1994,  nonche'  a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 20 maggio 1991, n. 158,  hanno  presentato  l'istanza  completa
delle prescritte certificazioni e documentazioni.
  5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
4,  i  comandi  provinciali  dei vigili del fuoco dovranno completare
l'esame delle istanze presentate  ai  sensi  dell'articolo  11  della
legge 20 maggio 1991, n. 158.
(( 5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono  ))
(( prorogati i termini previsti per legge o per disposizione       ))
(( amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle  ))
(( norme di sicurezza e prevenzione incendi.                       ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge n. 384/1991
          (Modifiche alla legge 23 dicembre  1980,  n.  930,  recante
          norme   sui  servizi  antincendi  negli  aeroporti)  e'  il
          seguente: "2. Ai fini degli adempimenti di cui  al  decreto
          del  Ministro  dell'interno  30  settembre 1985, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  259
          del  4  novembre  1985,  le  modalita'  di  pagamento delle
          prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
          di  cui  alla  legge  26  luglio 1965, n. 966, e successive
          modificazioni    e    integrazioni,    possono    prevedere
          l'accorpamento semestrale o annuale dei pagamenti medesimi.
          Fino  all'adozione  del  regolamento  di cui al primo comma
          dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985,  n.  425,  l'entita'
          del deposito provvisorio, di cui all'ultimo comma dell'art.
          3  e  all'art.  6  della  citata  legge n. 966 del 1965, e'
          commisurata alle  prestazioni  effettuate  nel  semestre  o
          nell'anno precedente".
             -  Il  testo  dell'art.  2,  primo comma, della legge n.
          425/1985  (Norme  di   contabilizzazione   dei   versamenti
          effettuati ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, per
          i  servizi  resi  dai vigili del fuoco) e' il seguente: "Le
          modalita'  di  cui  all'art.  1   saranno   stabilite   con
          regolamento  da approvarsi con decreto del Presidente della
          Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e udito il parere del Consiglio di Stato, su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro".
             Per completezza di  informazione  si  riporta  anche  il
          testo dell'art. 1 della cennata legge n. 425/1985:
             "Art.  1.  - Con effetto dalla data di pubblicazione del
          regolamento di cui all'art. 2  della  presente  legge  sono
          abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965,
          n.  966,  concernenti le modalita' di pagamento dei servizi
          resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          ai privati ai sensi dell'art. 1  della  legge  medesima,  e
          viene modificato l'art. 3, ultimo comma, della citata legge
          con  la soppressione delle parole: 'previa costituzione del
          deposito provvisorio di cui al successivo art. 6'".
             - La legge n. 966/1965 reca norme sulla disciplina delle
          tariffe  delle  modalita'  di  pagamento  e dei compensi al
          personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  per  i
          servizi  a  pagamento.  Si  trascrive il testo dell'art. 2,
          primo comma, lettere a) e b), e dell'art. 6 richiamati  nel
          presente articolo:
             "Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:
               a)  le  visite  ed  i  controlli  di prevenzione degli
          incendi ai locali adibiti ai  depositi  ed  alle  industrie
          determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo
          art.  4,  nonche'  l'esame dei progetti di nuovi impianti o
          costruzioni o  di  modifiche  di  quelli  esistenti,  delle
          aziende  e  lavorazioni  di  cui  agli articoli 36 e 37 del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,  n.
          547,  ed  alle  tabelle  A  e  B  annesse  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.  689.  Dette
          visite   e   controlli   devono   comprendere   anche   gli
          accertamenti  di  competenza  previsti  dal   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla
          prevenzione degli infortuni sul lavoro;
               b)  i  servizi  di  vigilanza  a  locali  di  pubblico
          spettacolo,  da  effettuarsi  nei  limiti ed in conformita'
          delle prescrizioni stabilite dalle  Commissioni  permanenti
          provinciali  previste  dall'art.  141  del  regolamento  di
          pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;".
             "Art. 6. - La domanda per ottenere le prestazioni di cui
          ai precedenti articoli 2 e 3 deve  essere  corredata  dalla
          quietanza   di  versamento  presso  la  locale  Sezione  di
          tesoreria dello Stato, comprovante la  costituzione  di  un
          deposito   provvisorio,  ai  sensi  degli  articoli  592  e
          seguenti  del   regolamento   per   l'amministrazione   del
          patrimonio  e  per  la contabilita' generale dello Stato 23
          maggio 1924,  n.  827,  per  una  somma  corrispondente  al
          presuntivo  costo del servizio richiesto, calcolato secondo
          le tariffe indicate nelle  tabelle  di  cui  agli  allegati
          numeri  1,  2 e 3 annessi alla presente legge, in base alla
          durata del servizio, ai mezzi da  impiegare,  al  materiale
          occorrente,   alle  indennita'  orarie  ed  alle  eventuali
          indennita' di missione spettanti al  personale  che  dovra'
          effettuare le prestazioni.
             Il  versamento  in  Tesoreria  e'  eseguito direttamente
          dagli interessati nei  modi  stabiliti  dall'art.  230  del
          citato regolamento ovvero nei modi indicati dall'art. 2 del
          regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.
             L'esecuzione  del  servizio  e' subordinata all'avvenuto
          versamento  del   deposito   provvisorio   da   parte   del
          richiedente   nella   misura   stabilita   dal   comandante
          provinciale o dal direttore del Centro studi ed  esperienze
          secondo i criteri indicati nel precedente primo comma".
              N.B.  -  L'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 425, ha
          disposto che con effetto dalla data  di  pubblicazione  del
          regolamento  di  cui  all'art.  2  della  predetta legge e'
          abrogato l'art. 6 soprariportato.
             -   Il   testo  dell'art.  11  del  D.P.R.  n.  577/1982
          (Approvazione del  Regolamento  concernente  l'espletamento
          dei  servizi  di prevenzione e vigilanza antincendio) e' il
          seguente:
             "Art.   11    (Competenze    del    comitato    centrale
          tecnico-scientifico  per  la  prevenzione  incendi).  -  Il
          comitato centrale tecnico-scientifico  per  la  prevenzione
          incendi provvede:
               a)  all'elaborazione  e  all'aggiornamento delle norme
          tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in
          armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4,
          secondo comma;
               b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico
          per la elaborazione  delle  norme  di  prevenzione  incendi
          interessanti  le  macchine,  gli impianti e le attrezzature
          soggetti  ad  omologazione  di  cui  al   penultimo   comma
          dell'art.  23  della  legge  23  dicembre  1978,  n.   833,
          sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
               c)  ad  esprimere  pareri  su  questioni  e   problemi
          inerenti la prevenzione incendi;
               d)  ad  eseprimere  parere in ordine alle richieste di
          deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle
          norme di prevenzione incendi;
               e) a richiedere agli organi del Corpo  l'effettuazione
          di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
             Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato
          potra' articolarsi in gruppi di lavoro.
             Per  determinati  settori  di  competenza e per un tempo
          limitato alle esigenze di elaborazione e  di  aggiornamento
          di  particolari  norme tecniche, il comitato puo' avvalersi
          dell'opera  di  esperti  o  di  rappresentanti  di  enti  e
          organismi  diversi  da  quelli indicati nel precedente art.
          10.
             All'emanazione delle norme e delle specifiche  tecniche,
          elaborate    e    aggiornate    dal    comitato    centrale
          tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si  provvede
          mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale
          concerto di altri Ministeri interessati.
             Il   comitato,  all'inizio  di  ogni  anno,  formula  il
          programma generale della propria  attivita'  concernente  i
          compiti  al  medesimo  attribuiti,  nonche'  una  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente".
             - L'art. 2, comma 7, della legge n. 537/1993 (Interventi
          correttivi di finanza  pubblica)  prevede  che:  "7.  Entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente legge, con  regolamenti  governativi,  emanati  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   sono   dettate   norme   di   regolamentazione   dei
          procedimenti amministrativi previsti dalle  disposizioni  o
          leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad
          essi   connessi.   La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,  il  parere  delle   Commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale ".
             -  L'elenco  n.  4,  allegato  alla  suddetta  legge  n.
          537/1993, contiene il richiamo ad  una  numerosa  serie  di
          procedimenti  amministrativi  previsti  da  disposizioni  o
          leggi  tra  cui  il  procedimento  di   certificazione   di
          prevenzione   incendi   (legge  26  luglio  1965,  n.  966;
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 577).
             - La legge n. 818/1984 reca: "Nulla osta provvisorio per
          le  attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi,
          modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982,  n.
          66,   e   norme   integrative  dell'ordinamento  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco".
             - L'art. 22 della legge n. 128/1990 sostituisce l'art. 6
          della legge 10 febbraio 1989, n.  48  (Proroga  di  termini
          previsti da disposizioni legislative), con il seguente:
             "Art.   6.  -  1.  I  nulla-osta  provvisori  rilasciati
          anteriormente al 30 giugno 1991, compresi  quelli  relativi
          alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge
          18  luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino
          al 30 giugno 1994.
             2. La normativa tecnica per il rilascio del  certificato
          di  prevenzione  incendi,  di  cui all'art. 3, terzo comma,
          della legge  7  dicembre  1984,  n.  818,  come  sostituito
          dall'art.  4  del  decreto-legge  27  febbraio 1987, n. 51,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  1987,
          n.  149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i
          beni culturali e ambientali, di concerto  con  il  Ministro
          dell'interno,  improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990.
          Si osservano le disposizioni dell'art. 17, comma  4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400".
             -   Il  testo  dell'art.  11  della  legge  n.  158/1991
          (Differimento   di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative) e' il seguente:
             "Art.  11 (Integrazione dell'istanza per il rilascio del
          nulla-osta provvisorio di prevenzione  incendi).  -  1.  Il
          termine  per  il completamento dell'istanza per ottenere il
          rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi,
          con la documentazione indicata al comma 3 dell'art.  2  del
          decreto  del  Ministro  dell'interno  in data 8 marzo 1985,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  95  del 22 aprile 1985, recante le direttive
          sulle misure piu'  urgenti  ed  essenziali  di  prevenzione
          incendi,  da  ultimo  prorogato ai sensi dell'art. 20 della
          legge 31 maggio 1990, n. 128, e' fissato  improrogabilmente
          al 31 dicembre 1991.
             2.   Entro   lo   stesso   termine   e'   consentita  la
          presentazione dell'istanza, corredata dalla  documentazione
          prevista  dal  decreto  del Ministro dell'interno di cui al
          comma 1 o la sua integrazione per procedere alla  sanatoria
          di errori materiali od omissioni.
             3.  Limitatamente  alla  durata  della proroga di cui al
          comma 1, i versamenti, eseguiti o  da  eseguirsi  ai  sensi
          dell'art.   6  della  legge  26  luglio  1965,  n.  966,  e
          successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti
          dall'art. 2, primo comma, lettere a)  e  b),  della  citata
          legge  26  luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni,
          assumono carattere di definitivita' e  non  danno  luogo  a
          conguagli".