Art. 4 
     Definizioni di termini fisici, tecnici, grandezze ed unita' 
 
  1. Per l'applicazione del  presente  decreto  valgono  le  seguenti
definizioni: 
    a) radiazioni ionizzanti: radiazioni costituite da  fotoni  o  da
particelle  aventi  la  capacita'  di  determinare,  direttamente   o
indirettamente, la formazione di ioni. Ai fini del  presente  decreto
il termine  "radiazioni"  deve  intendersi  sinonimo  di  "radiazioni
ionizzanti"; 
    b) attivita' (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN e'  il
numero di trasformazioni nucleari spontanee di un radionuclide che si
producono durante il tempo dt. 
    c) becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' S.I. di attivita' 
 
                            1 Bq = 1 s-1 
 
    I fattori di conversione  da  utilizzare  quando  l'attivita'  e'
espressa in curie (Ci) sono i seguenti: 
 
                 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq (esattamente) 
                      1 Bq = 2,7027 x 10-11 Ci 
 
    d) dose assorbita (D): quoziente di dE diviso per dm, in  cui  dE
l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un
elemento volumetrico e dm la  massa  di  materia  contenuta  in  tale
elemento volumetrico; 
    e) gray (Gy): nome speciale dell'unita' S.I. di dose assorbita 
 
                           1 Gy = 1 J Kg-1 
 
    I fattori di conversione da utilizzare quando la  dose  assorbita
e' esprssa in rad sono i seguenti: 
 
                           1 rad = 10-2 Gy 
                           1 Gy = 100 rad 
 
    f) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore  di  radiazioni
ionizzanti (macchina  radiogena)  o  materia  radioattiva,  ancorche'
contenuta in apparecchiatureo dispositivi in genere,  dei  quali,  ai
fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita', o  la
concentrazione di radionuclidi, o l'emissione di radiazioni; 
    g) sorgente sigillata: sorgente formata  da  materie  radioattive
solidamente incorporate in materie solide  e  di  fatto  inattive,  o
sigillate in  un  involucro  inattivo  che  presenti  una  resistenza
sufficiente  per  evitare,  in   condizioni   normali   di   impiego,
dispersione di materie  radioattive  superiore  ai  valori  stabiliti
dalle norme di buona tecnica applicabili; 
    h) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde
alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata; 
    i) sostanza radioattiva: ogni specie  chimica  contenente  uno  o
piu' radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si  puo'
trascurare l'attivita' o la concentrazione; 
    l)  materia  radioattiva:  sostanza   o   insieme   di   sostanze
radioattive  contemporaneamente  presenti.  Sono   fatte   salve   le
particolari definizioni per le materie fissili speciali,  le  materie
grezze, i minerali quali definiti dall'articolo. 197 del trattato che
istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e riportati alle
lettere m), o) e p) e i combustibili nucleari; 
    m) materie fissili  speciali:  il  plutonio  239,  l'uranio  233,
l'uranio  arricchito  in  uranio  235  o  233;   qualsiasi   prodotto
contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le materie fissili che
saranno definite dal Consiglio delle Comunita'  europee;  il  termine
"materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze; 
    n) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia
l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in  quantita'
tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi  e  l'isotopo
238 sia superiore  al  rapporto  tra  isotopo  235  e  l'isotopo  238
nell'uranio naturale; 
    o) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza  di  isotopi
che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio  235  sia
inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate  sotto
forma di metallo, di leghe, di composti  chimici  o  di  concentrati,
qualsiasi  altra  materia  contenente  una  o  piu'   delle   materie
summenzionate con tassi  di  concentrazione  definiti  dal  Consiglio
delle Comunita' europee; 
    p)  minerale:  qualsiasi  minerale  contenente,  con   tassi   di
concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunita'  europee,
sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici  e
fisici appropriati le materie grezze; 
    q)  combustibile  nucleare:  le  materie  fissili   impiegate   o
destinate ad essere impiegate in un impianto nucleare;  sono  inclusi
l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso
l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo,  di  lega  o  di
composto chimico ed ogni altra materia fissile che sara'  qualificata
come combustibile con decisione del Comitato  direttivo  dell'Agenzia
per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione  e  lo
sviluppo economico (OCSE); 
    r) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva,  ancorche'
contenua in apparecchiature o dispositivi in genere, di  cui  non  e'
previsto il riutiizzo; 
    s) gestione dei rifiuti: insieme delle  attivita'  concernenti  i
rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento,  deposito,
trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente; 
    t) matrice:  qualsiasi  sostanza  o  materiale  che  puo'  essere
contaminato  da  materie  radioattive;  sono   ricompresi   in   tale
definizione le matrici ambientali e gli alimenti; 
    u) matrice ambientale: qualsiasi  componente  dell'ambiente,  ivi
compresi aria, acqua e suolo; 
    v) apparecchiatura  radiologica:  ogni  apparecchiatura  per  uso
radiodiagnostico o radioterapeutico. 
 
          Nota all'art. 4 : 
            - Si riporta il testo dell'art. 197 del Trattato 25 marzo
          1957, che  istituisce  la  Comunita'  Europea  dell'energia
          atomica, ratificato e reso esecutivo con legge  14  ottobre
          1957, n. 1203: 
          "Art.  197.  -  Ai  fini  dell'applicazione  del   presente
          Trattato: 
            1) Il termine "materie fissili speciali" sta a  designare
          il plutonio  239,  l'uranio  233,  l'uranio  arricchito  in
          uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o  piu'
          degli isotopi suddetti e le  materie  fissili  che  saranno
          definite  dal  Consiglio   che   delibera   a   maggioranza
          qualificata su proposta  della  Commissione;  tuttavia,  il
          termine "materie fissili  speciali"  non  si  applica  alle
          materie grezze. 
            2) Il termine "uranio arricchito in uranio 235 o 233" sta
          a designare: l'uranio  contenente  sia  l'uranio  235,  sia
          l'uranio 233, sia questi due isotopi in quantita' tale  che
          il rapporto tra la somma di questi due isotopi e  l'isotopo
          238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235  e  l'isotopo
          238 nell'uranio naturale. 
            3) Il termine "materie grezze" sta a  designare  l'uranio
          contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura,
          l'uranio il cui tenore  in  uranio  235  sia  inferiore  al
          normale, il torio, tutte  le  materie  summenzionate  sotto
          forma di metallo,  di  leghe,  di  composti  chimici  o  di
          concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o  piu'
          delle materie summenzionate  con  tassi  di  concentrazione
          definiti  dal  Consiglio,  che   delibera   a   maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione. 
            4)  Il  termine  "minerali"  sta  a  designare  qualsiasi
          minerale contenente,  con  tassi  di  concentrazione  media
          definita  dal  Consiglio   che   delibera   a   maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione,  delle  sostanze
          che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e
          fisici appropriati le materie grezze definite come sopra".