Art. 4 Definizioni di termini fisici, tecnici, grandezze ed unita' 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) radiazioni ionizzanti: radiazioni costituite da fotoni o da particelle aventi la capacita' di determinare, direttamente o indirettamente, la formazione di ioni. Ai fini del presente decreto il termine "radiazioni" deve intendersi sinonimo di "radiazioni ionizzanti"; b) attivita' (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN e' il numero di trasformazioni nucleari spontanee di un radionuclide che si producono durante il tempo dt. c) becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' S.I. di attivita' 1 Bq = 1 s-1 I fattori di conversione da utilizzare quando l'attivita' e' espressa in curie (Ci) sono i seguenti: 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq (esattamente) 1 Bq = 2,7027 x 10-11 Ci d) dose assorbita (D): quoziente di dE diviso per dm, in cui dE l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; e) gray (Gy): nome speciale dell'unita' S.I. di dose assorbita 1 Gy = 1 J Kg-1 I fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita e' esprssa in rad sono i seguenti: 1 rad = 10-2 Gy 1 Gy = 100 rad f) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiatureo dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita', o la concentrazione di radionuclidi, o l'emissione di radiazioni; g) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; h) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata; i) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita' o la concentrazione; l) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo. 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e riportati alle lettere m), o) e p) e i combustibili nucleari; m) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunita' europee; il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze; n) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantita' tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale; o) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o piu' delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunita' europee; p) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunita' europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze; q) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto nucleare; sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); r) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorche' contenua in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non e' previsto il riutiizzo; s) gestione dei rifiuti: insieme delle attivita' concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente; t) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che puo' essere contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti; u) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente, ivi compresi aria, acqua e suolo; v) apparecchiatura radiologica: ogni apparecchiatura per uso radiodiagnostico o radioterapeutico.
Nota all'art. 4 : - Si riporta il testo dell'art. 197 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunita' Europea dell'energia atomica, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203: "Art. 197. - Ai fini dell'applicazione del presente Trattato: 1) Il termine "materie fissili speciali" sta a designare il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; tuttavia, il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze. 2) Il termine "uranio arricchito in uranio 235 o 233" sta a designare: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi in quantita' tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale. 3) Il termine "materie grezze" sta a designare l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o piu' delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 4) Il termine "minerali" sta a designare qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, delle sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze definite come sopra".