Art. 4.
 
1.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della  presente legge,
   valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996  e
   1997,   si   provvede   mediante  corrispondente  riduzione  dello
   stanziamento iscritto, ai fini del bilancio  triennale  1995-1997,
   al  capitolo  6856  dello  stato  di  previsione del Ministero del
   tesoro  per  l'anno  1995,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
   l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
   decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 7 marzo 1996
 
                              SCALFARO
 
                                     DINI,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO