ART. 4.

1.   Il  secondo  comma  dell'articolo  1815  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola e' nulla e non sono
dovuti interessi".
 
          Note all'art. 4:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1815  del codice
          civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
             "Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa  volonta'  delle
          parti,  il  mutuatario  deve corrispondere gli interessi al
          mutuante.  Per  la  determinazione   degli   interessi   si
          osservano le disposizioni dell'art.  1284.
             Se  sono  convenuti  interessi  usurari,  la clausola e'
          nulla e non sono dovuti interessi". Nota all'art. 5:
             - Il testo vigente dell'art. 132 del D.Lgs. n.  385/1993
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 132 (Abusiva attivita' finanziaria). - 1. Chiunque
          svolge  una  o  piu'  delle  attivita' finanziarie previste
          dall'art. 106, comma 1, senza essere  iscritto  nell'elenco
          previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione
          del medesimo elenco indicata nell'art. 113 e' punito con la
          reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire
          quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria e'
          aumentata  fino  al  doppio  quando  il  fatto  e' commesso
          adottando  modalita'  operative  tipiche  delle  banche   o
          comunque  idonee  a  trarre in inganno il pubblico circa la
          legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria".