Art. 4 (Esercizio della vigilanza) 1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attivita' estrattive. 2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a disposizione le notizie, i dati nonche', per le attivita' in mare, i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro. 3. Nell'esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi hanno facolta' di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle Capitanerie di Porto.